Cassazione Penale, Sentenza n. 379/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Colagrossi impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Giudice di pace. Il Tribunale aveva ritenuto non specificamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno; il ricorrente sosteneva invece che, avendo contestato la responsabilità penale, l'impugnazione doveva estendersi anche alle statuizioni civili dipendenti, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p., coordinato con l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l'ordinanza del Tribunale di Roma. Ha affermato che l'appello dell'imputato che contesta la responsabilità penale è ammissibile anche se non impugna espressamente il capo relativo al risarcimento del danno, poiché le statuizioni civili dipendono logicamente dall'affermazione della responsabilità penale. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Roma per il giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000
La norma disciplina l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace e, secondo la Corte, va interpretata in senso generale (con poche eccezioni) e coordinata con l'art. 574 c.p.p., per cui non impedisce che l'appello sull'affermazione di responsabilità estenda i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti.
art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, questa disposizione stabilisce che l'impugnazione proposta contro i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato si estende agli altri punti che dipendono da essi, tra cui il risarcimento del danno; perciò l'appello che contesta la responsabilità investe anche la parte civile connessa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso nei limiti delle doglianze ammesse, viene utilizzato come riferimento procedurale ai limiti entro cui il ricorso per cassazione può essere proposto; non incide sul principio di ammissibilità dell'appello riferito alle statuizioni civili dipendenti.
Citato in riferimento ai limiti di contaminazione tra il sistema del giudice di pace e il codice di rito; la Corte ritiene però che tale clausola non escluda il coordinamento tra art. 37 e art. 574 c.p.p. quando la normativa non preveda diversamente.
Massime di principio
- Se l'imputato impugna la sentenza di condanna sul punto della responsabilità penale, tale impugnazione si estende anche alle statuizioni civili che dipendono logicamente dalla responsabilità (es. risarcimento del danno), e pertanto l'appello non è inammissibile per mancata impugnazione espressa del capo civile.
- L'appellabilità delle sentenze del giudice di pace va interpretata in senso ampio salvo le eccezioni tassative previste dalla legge: non vanno separate in modo artificioso le questioni di responsabilità penale dalle relative conseguenze civili quando queste dipendono da quella responsabilità.
- Se l'imputato vuole contestare solo l'entità del risarcimento senza mettere in discussione la responsabilità, è buona prassi impugnare espressamente anche il capo civile; in caso contrario, l'impugnazione limitata alla responsabilità può coprire anche le conseguenze civili.
- Esiste giurisprudenza difforme: in casi dubbi è consigliabile formulare l'appello in modo chiaro (eventualmente con clausola di estensione delle censure) o valutare il ricorso per cassazione straordinario (ricorso per saltum) se i presupposti sono rispettati.
- Per difendersi efficacemente, il difensore dovrebbe richiamare espressamente il coordinamento tra art. 37 d.lgs. 274/2000 e art. 574 c.p.p. e motivare come le censure sulla responsabilità investano anche le conseguenze civili.
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