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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19520 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato l’avviso di accertamento che attribuiva un maggior valore alla cessione d’azienda intercorsa tra SO.G.E.CO s.a.s. e AM Servizi s.r.l. Nel giudizio di Cassazione l’Amministrazione ha chiesto che il ricorso di SO.G.E.CO fosse dichiarato inammissibile, essendo la società estinta, e che fosse dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di AM Servizi, in seguito agli sgravi disposti a suo favore. AM Servizi ha aderito a quest’ultima richiesta e rinunciato alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di SO.G.E.CO s.a.s., perché l’estinzione della società ne aveva determinato la perdita della capacità processuale. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di AM Servizi s.r.l., considerati i provvedimenti di sgravio e la sua adesione alla richiesta, con rinuncia alle spese. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione è stata adottata il 14 luglio 2016 e depositata il 30 settembre 2016.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis.

    La Corte esclude, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, in relazione al contributo dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • L’estinzione di una società può comportare la perdita della capacità processuale e rendere inammissibile il ricorso proposto in suo nome, se tale circostanza risulta accertata nel giudizio.
  • Se, durante il giudizio, l’Amministrazione emette provvedimenti di sgravio che eliminano la pretesa contestata e il contribuente aderisce alla richiesta di chiusura, può essere dichiarata cessata la materia del contendere nei suoi confronti.
  • La cessazione della materia del contendere non implica necessariamente una condanna alle spese: in questo caso la rinuncia del contribuente ha condotto alla loro compensazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non determina automaticamente il raddoppio del contributo unificato: il giudice verifica e dichiara se ne ricorrono i presupposti.

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