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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11476/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato è deceduto (morte intervenuta il 22/01/2023) prima dell'irrevocabilità della sentenza, con conseguente estinzione del reato. Pertanto il ricorso non è stato esaminato nel merito e la decisione di annullamento è motivata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio; deduceva due motivi: 1) vizio di motivazione per presunta incongruenza tra il giudizio di responsabilità e le dichiarazioni rese da persone assunte a sommarie informazioni; 2) erronea applicazione dell'art. 29 cod. pen., sostenendo che, avendo la Corte d'appello rideterminato la pena principale in anni due e mesi otto di reclusione, avrebbe dovuto revocare la pena accessoria inflitta in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    Il ricorrente lamentava la violazione di tale norma chiedendo la revoca delle pene accessorie a seguito della rideterminazione della pena principale; la Corte di Cassazione non ha pronunciato in merito perché ha deciso l'annullamento per estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato prima dell'irrevocabilità della sentenza determina la cessazione del rapporto processuale e l'estinzione del reato; la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
  • Se il reato si estingue per morte dell'imputato, le questioni di merito (vizi di motivazione, applicazione di norme penali) non vengono più esaminate dalla Corte di Cassazione.
  • È opportuno che il difensore o le parti notificano tempestivamente il decesso al giudice trasmettendo il certificato di morte per ottenere la declaratoria di estinzione e l'annullamento della sentenza impugnata.
  • L'estinzione del reato in sede penale non impedisce, se rilevanti, eventuali azioni civili o altre conseguenze che possono essere valutate in sedi diverse dal processo penale.

Testo integrale

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