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Ordinanza

Ordinanza n. 2836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare della società privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società privata)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Puglia che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla società privata. Dal testo non emergono specifici motivi di censura articolati nell’appello né l’esatto contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato; risulta soltanto che la controversia riguarda autorizzazioni necessarie alla società per proseguire la propria attività e che il TAR aveva disposto anche un’attività istruttoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato la misura disposta dal TAR. In base a un sommario esame degli atti, il Collegio ha ritenuto opportuno mantenere la situazione ancora integra nelle more del giudizio di merito, anche in considerazione dell’istruttoria già disposta dal giudice di primo grado. Quanto al periculum in mora, ha reputato necessario evitare che la società appellata fosse privata delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività, pur rilevando che, allo stato, essa non risultava intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può confermare la misura cautelare di primo grado quando, all’esito del sommario esame degli atti, ritenga opportuno mantenere integra la situazione giuridica e fattuale nelle more del giudizio di merito, anche considerando l’istruttoria già disposta dal giudice di primo grado.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l’esecuzione dell’atto amministrativo privi un’impresa delle autorizzazioni necessarie alla prosecuzione della propria attività, anche se l’impresa non intrattiene, allo stato, rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
  • La particolarità della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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