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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19275/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, rilevando che la nuova regolamentazione pattizia ha sostituito quella contenuta nella sentenza impugnata e ne ha determinato la caducazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza della Corte d'appello, e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite come richiesto dalle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale emesso il 4 luglio 2014. La Corte d'appello di Milano aveva respinto sia l'impugnazione principale sia quella incidentale. La società soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione le parti depositavano un'istanza congiunta comunicando di avere raggiunto un accordo transattivo che definiva integralmente la lite e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    non è espressamente richiamato nel testo; la Corte dispone comunque la compensazione integrale delle spese su richiesta concorde delle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    non è espressamente richiamato nel testo; la decisione si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • Cass. Sez. U. 8980/2018

    richiamata come precedente sul principio per cui la definizione bonaria della lite comporta cessazione della materia del contendere.

  • Cass. 24632/2019

    richiamata a conferma del principio sulla cessazione della materia del contendere in caso di accordo tra le parti.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo che definisce integralmente la controversia, la regolamentazione pattizia sopravvenuta sostituisce quella oggetto della decisione impugnata e determina la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, perché viene meno l'interesse alla decisione del ricorso.
  • Se le parti lo richiedono concordemente, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite in presenza della definizione bonaria della controversia.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoTransazioneImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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