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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28307/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva recepito l'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., con applicazione della pena concordata e rinuncia ai motivi di impugnazione. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, sostanzialmente chiedendo alla Cassazione di verificare se il giudice di merito avesse omesso il controllo ex art. 129 c.p.p. nonostante la definizione del giudizio in concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi di gravame, non siano proponibili doglianze concernenti i motivi rinunciati né la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di pena illegale. Poiché nel ricorso non è stata dedotta né ravvisata una pena illegale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello sono ricorribili in cassazione solo vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quando vi sia stata rinuncia ai motivi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo questioni inerenti alla validità della formazione dell'accordo processuale, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; non possono essere riproposti i motivi di merito ai quali la parte ha rinunciato.
  • La deduzione dell'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la decisione derivi da concordato in appello e la parte abbia rinunciato ai motivi di gravame.
  • La pena concordata dalle parti è censurabile in cassazione solo se risulta illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in mancanza di tale evenienza, la censura sul trattamento sanzionatorio resta preclusa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può giustificare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso presenti profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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