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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19986/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il delitto di evasione già pronunciata e confermata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge che i motivi dedotti in cassazione erano ritenuti reiterativi rispetto a quelli già esaminati e disattesi nei gradi di merito. La Corte osserva che la decisione impugnata aveva già indicato gli elementi probatori della volontaria e non irrilevante sottrazione temporale dell'imputato ai controlli e aveva altresì valutato, con giudizio complessivo, l'incompatibilità di tali elementi con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso è quindi stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché non introduceva censure nuove o specifiche, ma riproponeva questioni già vagliate.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di fatto, incompatibili con i presupposti richiesti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi meramente reiterativi, già esaminati e disattesi con argomentazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete; è esclusa quando gli elementi fattuali evidenziano una sottrazione ai controlli non irrilevante e volontaria.
  • Quando la sentenza impugnata ha già dato conto delle prove della condotta e ha motivato sull'esclusione della non punibilità, il ricorso che non confronti specificamente tale motivazione può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniParticolare tenuità del fatto
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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