Cassazione Penale, Ordinanza n. 19986/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il delitto di evasione già pronunciata e confermata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge che i motivi dedotti in cassazione erano ritenuti reiterativi rispetto a quelli già esaminati e disattesi nei gradi di merito. La Corte osserva che la decisione impugnata aveva già indicato gli elementi probatori della volontaria e non irrilevante sottrazione temporale dell'imputato ai controlli e aveva altresì valutato, con giudizio complessivo, l'incompatibilità di tali elementi con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso è quindi stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché non introduceva censure nuove o specifiche, ma riproponeva questioni già vagliate.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di fatto, incompatibili con i presupposti richiesti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi meramente reiterativi, già esaminati e disattesi con argomentazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete; è esclusa quando gli elementi fattuali evidenziano una sottrazione ai controlli non irrilevante e volontaria.
- Quando la sentenza impugnata ha già dato conto delle prove della condotta e ha motivato sull'esclusione della non punibilità, il ricorso che non confronti specificamente tale motivazione può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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