Ordinanza n. 11774/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare -del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad il 28/11/2025, Protocollo n. 1 notificato in data 11/12/2025, motivato dal ritiro informatico del precedente Nulla Osta nominativo al Lavoro da parte del competente SUI:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, motivato dal ritiro informatico del precedente nulla osta nominativo al lavoro da parte dello SUI
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad il 28 novembre 2025 e notificato l'11 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il diniego era motivato dal ritiro informatico del precedente nulla osta nominativo al lavoro da parte del competente Sportello unico per l'immigrazione. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risulta espressamente impugnato l'atto presupposto di revoca del nulla osta, adottato informaticamente dallo Sportello unico per l'immigrazione di Firenze.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha deciso la domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti l'unica questione relativa all'ammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell'atto presupposto di revoca del nulla osta, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie. Ha fissato la successiva udienza camerale al 1° dicembre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante per la decisione e non affrontata dalle parti, di sottoporla al contraddittorio mediante assegnazione di un termine per memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- L'impugnazione dell'atto consequenziale può porre un problema di ammissibilità quando non sia stato espressamente impugnato l'atto presupposto di revoca o ritiro del titolo amministrativo sul quale il provvedimento consequenziale si fonda; la questione deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
Come è indicizzato
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