Cassazione Penale, Ordinanza n. 10935/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 27/11/2025. Nel ricorso ha sollevato, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., contestando la previsione che impone la rappresentanza tecnica del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione per la proposizione del ricorso. La Corte ha però ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 8914/2017. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato direttamente dall'interessato e non tramite difensore abilitato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. La questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
Norme richiamate
"non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente"
Il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte ne esclude la violazione in relazione all'art. 613 c.p.p.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ritenuta manifestamente infondata.
"All’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura"
Consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto e proposto da un difensore munito dell'abilitazione richiesta; la proposizione personale da parte dell'imputato determina inammissibilità.
- La previsione del patrocinio tecnico obbligatorio nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa o del giusto processo.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto originario dei requisiti di proponibilità, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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