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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38084/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha dichiarati responsabili in concorso del reato di ricettazione. Le censure riguardano: l'attendibilità del riconoscimento di una banconota da cento euro operato dalla parte civile De Ceglie e la presunta coincidenza con banconote sottratte ai coniugi Ayroldi-De Ceglie; la valorizzazione della rarità di banconote di grosso taglio rinvenute; la mancata esclusione della recidiva contestata a Schiena; la negazione del concorso di Camposeo; e la tesi difensiva secondo cui la somma non sarebbe stata occultata ma legittimamente custodita. I ricorrenti lamentano vizi di motivazione e travisamento probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che molti motivi sono non consentiti o privi della specificità richiesta e alcuni manifestamente infondati. Ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito riguardo alla pluralità di elementi probatori (perizia grafologica favorevole all'accusa, riconoscimento dell'annotazione da parte della teste, peculiarità delle banconote, sproporzione dei redditi rispetto alla somma rinvenuta e silenzio degli imputati). Ha confermato l'inammissibilità dei motivi sulla non configurabilità del concorso di Camposeo e sulla recidiva di Schiena per mancanza di specificità. Per l'inammissibilità totale ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 e al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per euro 4.563,00. Non ha potuto esaminare eventuale prescrizione sopravvenuta a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1

    Richiesto specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che più motivi erano privi della specificità necessaria e dunque inammissibili

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: la mancata specificità dei motivi in appello rende inammissibili corrispondenti censure in cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3

    Prevede l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi; la Corte ha qualificato alcuni motivi come manifestamente infondati e ha illustrato i parametri per tale valutazione

  • art. 609 cod. proc. pen., comma 2

    Limita le questioni deducibili in Cassazione a quelle già prospettate in appello salvo eccezioni; la Corte ha richiamato il divieto di introdurre in Cassazione questioni fattuali non affrontate in appello

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ha osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere valutata una declaratoria di prescrizione sopravvenuta ai sensi di questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza e Corte EDU citate

    Richiami a precedenti di legittimità e a giurisprudenza europea (John Murray) per giustificare la valutazione del silenzio dell'imputato e i limiti delle censure in Cassazione

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che manchino della specificità richiesta o che ripropongano doglianze meramente fattuali già disattese in appello.
  • La Corte di legittimità valuta la manifesta infondatezza dei motivi solo con parametri precisi: errori di diritto evidenti, invocazione di norme inesistenti, riproposizione di questioni costantemente decise in senso contrario senza nuovi argomenti, o censure manifestamente contrastate dagli atti processuali.
  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni fattuali che non siano state dedotte in sede di appello, salvo che si tratti di questioni nuove decise dal giudice d'appello in modo imprevisto.
  • La prova del dolo nel reato di ricettazione può essere integrata anche dal silenzio dell'imputato se il mancato chiarimento sulla provenienza della cosa è incoerente o inidoneo a giustificare il possesso; tuttavia il silenzio non può da solo costituire prova assoluta.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile non si può procedere alla declaratoria di prescrizione sopravvenuta, perché l'inammissibilità impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione necessario per rilevare cause di non punibilità.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare oltre alle spese anche una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in favore della Cassa delle ammende.

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