Cassazione Penale, Ordinanza n. 00726/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza di appello era sorretta da motivazione adeguata, fondata su acquisizioni probatorie definite e significative e priva di vizi logico-giuridici. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 14/05/2025, che aveva affermato la sua responsabilità per i reati contestati nell'imputazione. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva censure specifiche contro la motivazione della decisione di merito, limitandosi a doglianze ritenute generiche e aspecifiche e senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto i motivi manifestamente infondati e manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
manifestamente inammissibili
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici e non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, ... della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non emerse nel caso esaminato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o aspecifiche, senza indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza.
- Il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata confutazione delle argomentazioni decisive del giudice di merito integra un vizio di specificità dei motivi.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata e basata su elementi probatori significativi, la Cassazione non può sostituire valutazioni di merito a fronte di motivi non specifici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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