Cassazione Penale, Sentenza n. 48690/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva respinto la sua richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria inflitta a Verna con decreto penale del 7/2/2011, esecutivo il 7/3/2011. Il ricorrente contestava l'interpretazione della disciplina della prescrizione della pena (art. 172 c.p.), sostenendo che tale normativa non prevede atti interruttivi del decorso del termine e che non può essere riconosciuto valore impeditivo a mere fasi dell'esazione materiale; in particolare riteneva che non dovesse rilevare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale come fatto impeditivo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore. Ha confermato l'orientamento secondo cui ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria rileva esclusivamente il momento dell'inizio dell'esecuzione: la notifica della cartella esattoriale in data 11/07/2011 ha costituito l'inizio dell'esecuzione; sicché, essendo intervenuto tale inizio prima del decorso del termine di prescrizione, il successivo decorso del tempo non determina l'estinzione della pena. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
Secondo la Corte la disciplina dell'estinzione della pena per prescrizione non prevede l'istituto dell'interruzione del decorso del termine; la norma assegna rilievo al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena: se l'esecuzione inizia prima del decorso del termine di prescrizione, la pena non si estingue per il decorso del tempo necessario alla sua effettiva esecuzione.
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 (VITOBELLO)
La sentenza conferma l'orientamento secondo cui rileva, quale fatto impeditivo dell'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione; non conta il modo (coattivo o spontaneo) né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione.
Massime di principio
- Per la prescrizione della pena pecuniaria rileva il momento in cui ha inizio l'esecuzione; qualsiasi atto che concretamente dia avvio all'esecuzione (ad es. notifica di cartella esattoriale) impedisce l'estinzione che altrimenti si sarebbe verificata per decorso del tempo.
- Non esiste un meccanismo di 'interruzione' e ripresa del termine di prescrizione della pena: la norma si focalizza sulla data di inizio dell'esecuzione e non sul momento del pagamento finale.
- Il modo in cui l'esecuzione ha inizio (coattivo o volontario) è irrilevante ai fini della prescrizione; conta solo che l'esecuzione sia effettivamente iniziata prima del decorso del termine prescrizionale.
- Nelle controversie simili è cruciale documentare due elementi: la data di irrevocabilità del titolo e la data certa di inizio dell'esecuzione (es. notifica della cartella). Se l'inizio dell'esecuzione è anteriore alla scadenza del termine di prescrizione, l'azione estintiva per prescrizione sarà normalmente preclusa.
- Per chi intende far valere l'estinzione per prescrizione, occorre provare che l'esecuzione non è mai iniziata entro il termine prescrizionale; per l'Amministrazione o il creditore, è utile dimostrare tempestivamente l'avvio dell'esecuzione (notifiche, atti esattoriali, ecc.).
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