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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23725/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/01/2024 che ha revocato ex tunc l'affidamento in prova concesso con ordinanza del 28/09/2023. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla revoca basata sulla sospetta commissione di un reato e alla decorrenza retroattiva, rilevando inoltre che l'arresto del 16/12/2023 non sarebbe stato convalidato e che le contestazioni non erano definitive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità: il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia criticato specificamente la rilevanza e l'esistenza delle condotte accertate, basate su dichiarazioni testimoniali e accertamenti di polizia, relative all'arresto per gravissime lesioni con esito letale del ferito. Sulla decorrenza ex tunc, il Tribunale ha condiviso l'orientamento di legittimità che richiede una valutazione discrezionale caso per caso considerando il periodo di prova trascorso e la gravità del comportamento; rilevato il brevissimo periodo in affidamento, la revoca ex tunc è stata ritenuta motivata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 (Perra), Rv. 265859

    in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca

    La norma giurisprudenziale è stata applicata per giustificare la valutazione discrezionale circa la decorrenza della revoca, tenendo conto del brevissimo periodo trascorso in affidamento e della gravità del fatto che ha determinato la sospensione/revoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per la condanna alle spese processuali e per la previsione di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, per evitare la condanna alla Cassa delle ammende, il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso contro la revoca dell'affidamento in prova deve criticare in modo specifico e concreto le evidenze indicate dal provvedimento impugnato; deduzioni generiche sull'inidoneità delle prove o sulla non definitività delle accuse sono spesso inidonee a superare l'inammissibilità.
  • La revoca dell'affidamento può essere disposta con efficacia ex tunc quando, valutato il caso concreto, il periodo in affidamento è stato brevissimo e la condotta che ha dato luogo alla revoca è di particolare gravità oggettiva e soggettiva.
  • L'arresto o l'esistenza di accertamenti non definitivi non impediscono automaticamente la revoca dell'affidamento: la valutazione del Tribunale si fonda anche su indagini preliminari, dichiarazioni testimoniali e rilevanza della condotta, purché adeguatamente motivate.
  • Chi impugna deve portare argomentazioni e prove a sostegno dell'ammissibilità del ricorso (per esempio documentazione sulla mancata convalida dell'arresto, elementi che smentiscano la gravità delle condotte, testimonianze, o elementi che dimostrino osservanza delle prescrizioni), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso si possono applicare sanzioni economiche: oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende salvo che dimostri l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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