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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31358/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società cooperativa ricorreva per cassazione contro la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva applicato il principio del minimale contributivo a rapporti con soci lavoratori della cooperativa. La controversia riguardava accordi di differimento del pagamento delle ferie, attuati dalla società mediante permessi non retribuiti e periodi di sospensione della prestazione lavorativa riconducibili a tali accordi, nonché i periodi in cui la retribuzione non era stata erogata in mancanza della corrispondente prestazione lavorativa, con specifico riferimento a tredicesima e quattordicesima non corrisposte. Con il ricorso la società deduceva violazione di legge sostenendo, da un lato, che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina prevista per le imprese edili e, dall’altro, che avesse disatteso la contrattazione collettiva nazionale, la quale avrebbe previsto causali legittimanti le assenze autorizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul tema delle sospensioni convenzionali della prestazione lavorativa e delle correlative obbligazioni retributive. Ha ribadito che il minimale contributivo opera anche rispetto a sospensioni o assenze concordate tra le parti, quando non trovino giustificazione nella legge o nella contrattazione collettiva, ma solo in un accordo individuale. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la parte ricorrente non aveva allegato né indicato specificamente la disciplina collettiva invocata, né dove essa fosse stata prodotta nei gradi di merito, con conseguente impossibilità per la Corte di legittimità di esaminare la doglianza fondata sulla fonte negoziale. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, D.L. n. 338/1989 conv. con L. n. 389/1989

    c.d. minimale contributivo

    La contribuzione va commisurata alla retribuzione virtuale parametrata alla contrattazione collettiva o, se superiore, al contratto individuale; il principio opera anche in caso di assenze o sospensioni concordate non giustificate dalla legge o dal contratto collettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 11199 del 2002

    Richiamata come fondamento del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva.

  • Cass. n. 15120 del 2019

    Richiamata per ribadire che il minimale contributivo opera anche con riferimento a sospensioni concordate della prestazione lavorativa.

  • Cass. n. 13650 del 2019

    Richiamata in continuità con il principio del minimale contributivo in presenza di sospensioni convenute tra le parti.

  • Cass. nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021, Cass. n. 18954 del 2023, Cass. n. 20431/2024

    Richiamate per confermare l'orientamento consolidato sull'autonomia dell'obbligazione contributiva e sull'applicazione del minimale contributivo.

Massime di principio

  • Il minimale contributivo si calcola in base alla retribuzione virtuale parametrata alla contrattazione collettiva o, se superiore, al contratto individuale, a prescindere dalle vicende dell'obbligazione retributiva.
  • La contribuzione resta dovuta anche quando la prestazione sia sospesa o assente per accordo tra le parti, se la sospensione non trovi fondamento nella legge o nella contrattazione collettiva.
  • Chi invoca in cassazione una disciplina collettiva deve indicarla specificamente e allegare dove essa sia stata prodotta nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un profilo diverso o solo apparente, non coglie nel segno.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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