Cassazione Penale, Ordinanza n. 31629/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Nel ricorso deduceva la nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità penale e, in subordine, chiedendo dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una diversa ricostruzione e valutazione del fatto e delle prove, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi perché diretti a sollecitare una rilettura del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare la prescrizione invocata in subordine, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di legittimità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, compresa l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e prima del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di una diversa ricostruzione probatoria rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Le doglianze che si risolvono in una contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo officioso delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., inclusa la prescrizione successiva alla sentenza di appello.
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