Cassazione Penale, Sentenza n. 21593/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cassisi contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato cessata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e gli aveva applicato la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva motivato la revoca con la perdita del lavoro (per cause non imputabili al condannato) e con la mancanza di una "consistente attività di volontariato". Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'attività lavorativa non è requisito necessario per l'affidamento in prova e che svolgeva un'attività di volontariato documentata per 6 ore settimanali; inoltre ha lamentato che la detenzione domiciliare ostacolerebbe il reinserimento sociale e la possibilità di reperire lavoro.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando l'insufficiente e contrastante motivazione del Tribunale di sorveglianza: la cessazione dell'affidamento è stata decisa essenzialmente sulla base della perdita del lavoro, verificatasi per cause non imputabili al Cassisi, senza valutare adeguatamente l'attività di volontariato documentata. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la mancanza di lavoro non è di per sé ostativa all'affidamento in prova e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 667, comma 7, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla sospensione dell'ordinanza impugnata in pendenza del ricorso per cassazione; norma procedurale che disciplina la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti del giudice dell'esecuzione
legge penitenziaria e principi dell'affidamento in prova al servizio sociale
La Corte richiama la finalità dell'affidamento in prova quale misura alternativa al carcere finalizzata al reinserimento sociale e la necessità di un giudizio prognostico basato sull'osservazione della personalità e sulla condotta attuale, non limitato esclusivamente alla presenza di lavoro
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale
es. Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377; Cass. Sez. 1, varie pronunce citate nel testo
I precedenti richiamati stabiliscono che lo svolgimento di un'attività lavorativa è valutabile ma non requisito necessario per l'accesso o per il mantenimento dell'affidamento in prova; il giudice deve tenere conto dell'insieme degli elementi (condotta attuale, volontariato, trattamenti, legami familiari, assenza di nuove denunce) per formulare il giudizio prognostico sul reinserimento
Massime di principio
- La perdita del lavoro, se avvenuta per cause non imputabili al condannato, non può da sola giustificare la cessazione dell'affidamento in prova; il giudice deve valutare complessivamente la situazione
- Lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento utile ma non obbligatorio per l'accesso o il mantenimento dell'affidamento in prova; attività di volontariato documentata può concorrere positivamente al giudizio prognostico
- Il tribunale deve motivare compiutamente, valutando tutti gli elementi di reinserimento (condotta attuale, risultati del trattamento individualizzato, legami familiari, assenza di nuove denunce), e non limitarsi a un unico parametro
- L'applicazione di misure restrittive alternative (es. detenzione domiciliare) che possano ostacolare il reinserimento sociale richiede una valutazione particolarmente accurata e motivata
- In caso di motivazione carente o contraddittoria, la decisione può essere annullata e rimandata al giudice di merito perché riesamini la richiesta conformemente ai principi di giurisprudenza indicati
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