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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8588/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne inflitte in appello dal GUP di Catania per reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti (Rossello: capi 1 e 2; Velardita: capi 3-6, con aggiunta di detenzione di armi). Motivi principali: (i) violazione dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (disciplina emergenziale sulla trattazione cartolare degli appelli) per aver negato la trattazione orale nonostante la tempestiva richiesta inviata via PEC il 25/11/2020 entro il termine perentorio di quindici giorni liberi; la difesa sostiene che tale rifiuto ha impedito l'accesso al concordato e alla riduzione di pena; (ii) per Rossello, dedotta la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, atteso che la sostanza era per lo più cannabis e la quantità di cocaina era esigua (elementi che avrebbero potuto giustificare la riconduzione all'ipotesi di cui al comma 5); (iii) per Velardita, carenze motivazionali sulla scelta della trattazione scritta e sulla valutazione in ordine alla revoca della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi: ha ritenuto provato che la richiesta di trattazione orale era stata tempestivamente e regolarmente inviata via PEC entro il termine previsto dall'art. 23 d.l. 149/2020 e che la decisione in camera di consiglio senza garantire la trattazione orale ha determinato una nullità per violazione del principio del contraddittorio. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata; gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Catania per il prosieguo. Ogni altro motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.l. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 3

    La Corte interpreta la norma nel senso che la richiesta di trattazione orale, se tempestivamente inoltrata nei termini e con le modalità telematiche previste (PEC), deve essere ritenuta efficace in vista della "decisione" sull'appello; la richiesta non va ripetuta per udienze successive e la sua mancata presa in considerazione determina violazione del contraddittorio e nullità della decisione camerale.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 5

    La norma distingue tra ipotesi di detenzione per spaccio (comma 1) e fattispecie attenuate per le quantitativi e le circostanze che possono far ritenere l'uso personale (comma 5). La Corte ha richiamato il principio che per la riqualificazione il giudice deve valutare elementi concreti (tipo di sostanza, quantità, modalità di conservazione, strumenti utilizzati, incensuratezza, età) e motivare compiutamente; nel caso di specie la Cassazione però si è pronunciata sul profilo procedurale, assorbendo il profilo sostanziale.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) e Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 (Giaconi)

    La giurisprudenza richiamata sostiene che l'errata trattazione camerale, in presenza di richiesta rituale di trattazione orale, integra un 'error in procedendo' e una nullità deducibile in cassazione; tali precedenti confermano la necessità di garantire il contraddittorio anche nella disciplina emergenziale.

Massime di principio

  • Una richiesta di trattazione orale inviata tramite PEC nel termine perentorio (quindici giorni liberi) previsto dall'art. 23 d.l. 149/2020 deve essere considerata valida e rivolta alla decisione sull'appello: il difensore non è tenuto a reiterarla per ogni rinvio dell'udienza.
  • Se il giudice decide in camera di consiglio senza tenere la trattazione orale nonostante la tempestiva istanza difensiva, si verifica una violazione del diritto di difesa/contraddittorio che può comportare l'annullamento della sentenza per nullità procedurale.
  • Per ottenere la riqualificazione del reato (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) è necessario che la difesa fornisca e il giudice esamini e motivi su elementi fattuali concreti: tipo e prevalenza della sostanza, quantità, modalità di imballaggio e detenzione, assenza di precedenti, età e condizioni personali. Motivazioni stereotipate sono impugnabili per vizio di motivazione.
  • Conservare e produrre le prove di avvenuta trasmissione e ricezione delle PEC (ricevute, ricevute di consegna, artefatti) è determinante per far valere la tempestività dell'istanza in sede di impugnazione.
  • Se si ritiene che la decisione sia viziata sul profilo procedurale, la Cassazione può annullare e rinviare o annullare senza rinvio a seconda dell'esito complessivo: va comunque considerata l'opzione di proporre impugnazione per violazione del contraddittorio quando la trattazione orale è stata rifiutata nonostante richiesta valida.

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