Cassazione Civile, Ordinanza n. 12109/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di corrispettivi dovuti per somministrazione di energia elettrica, crediti poi ceduti a una società di factoring/cessione del credito. La regione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo; nel giudizio di primo grado il tribunale ha revocato il decreto e ha accolto solo parzialmente la domanda della cessionaria, condannando la regione per una parte del credito e la società originaria creditrice per la differenza, con regolazione delle spese in modo non pienamente favorevole alla cessionaria. In appello, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello principale della cessionaria per asserita carenza di interesse, ritenendo che essa fosse risultata totalmente vittoriosa in primo grado; ha poi rigettato gli altri gravami. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto, in sintesi, che l’appello era invece ammissibile perché essa era rimasta parzialmente soccombente, sia per la revoca del decreto ingiuntivo sia per il solo accoglimento parziale della pretesa e per la decisione sulle spese; gli altri motivi riguardavano, tra l’altro, non contestazione, onere della prova, prescrizione, imputazione delle fatture a enti diversi, prova del pagamento e applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’interesse all’impugnazione sussiste quando la parte abbia subito una soccombenza sostanziale, anche parziale, e che nel caso concreto la cessionaria non era affatto totalmente vittoriosa in primo grado, poiché il decreto ingiuntivo era stato revocato, la domanda era stata accolta solo parzialmente e la questione delle spese confermava la soccombenza reciproca. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all’inammissibilità dell’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame; gli ulteriori sette motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L’interesse ad agire e, in particolare, l’interesse all’impugnazione richiedono una concreta utilità giuridica derivante dalla rimozione della decisione; non basta un interesse astratto o accademico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per denunciare la violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di non contestazione e valutazione delle prove.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di riparto dell’onere della prova sulla debenza delle fatture e sul pagamento.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di atti interruttivi della prescrizione.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di prescrizione dei crediti periodici.
Richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alla tempestività di eccezioni e difese.
Richiamato con riguardo agli interessi moratori sulle somme dovute per la fornitura e alla loro applicabilità sulla porzione di credito oggetto di condanna.
Richiamato per indicare il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la domanda della creditrice era stata coltivata.
Richiamato in tema di effetto espansivo interno e stabilità della statuizione sulle spese in difetto di specifica impugnazione.
Richiamato nei motivi assorbiti, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Richiamato nei motivi assorbiti, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non è sufficiente verificare l’esito formale del dispositivo, ma occorre accertare se la parte abbia subito una soccombenza sostanziale, anche solo parziale, tale da renderle utile la rimozione della sentenza.
- L’interesse ad impugnare va valutato in termini di concreta utilità giuridica derivante dall’eventuale accoglimento del gravame; è quindi ammissibile l’impugnazione anche quando la parte abbia ottenuto un accoglimento solo parziale della domanda originaria.
- La revoca di un decreto ingiuntivo, anche se accompagnata da una condanna parziale del debitore o di terzi per importi differenti, può integrare soccombenza idonea a fondare l’interesse ad appellare.
- La decisione sulle spese segue la soccombenza sostanziale e la sua conferma può costituire ulteriore indice della permanenza dell’interesse a impugnare.
- Quando il primo motivo di ricorso che investe una questione preliminare o di rito è accolto, gli ulteriori motivi che dipendono dalla decisione cassata restano assorbiti.
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