Cassazione Civile, Ordinanza n. 23462/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
I proprietari di un compendio immobiliare vicino a un torrente e a un lago hanno agito per ottenere l'accertamento della proprietà di alcuni mappali, sostenendo che i terreni erano stati acquisiti a titolo originario dai loro danti causa per effetto dell'abbandono dell'alveo del torrente oppure, in subordine, per usucapione con successione nel possesso. Hanno anche chiesto il risarcimento dei danni per turbative e molestie. Il giudice di merito ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche; con il ricorso per cassazione i proprietari hanno censurato tale statuizione, deducendo la violazione della norma sulla competenza del tribunale delle acque, perché la lite non riguardava né la delimitazione dell'alveo o delle sponde né la regolazione del flusso delle acque, essendo il mutamento del letto del torrente risalente a molti anni prima e non richiedendo alcun accertamento tecnico sul regime idrico. Con un secondo motivo hanno contestato la statuizione sulle spese, chiedendo compensazione e contestando l'eccessività della liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la controversia non investisse la regolazione del flusso e del corso delle acque né questioni tecniche sui limiti dell'alveo o delle sponde, poiché il mutamento del letto era pacifico e risalente; di conseguenza la competenza appartiene al tribunale ordinario e non al Tribunale regionale delle acque pubbliche. Il secondo motivo è stato assorbito, perché la regolazione delle spese dovrà essere effettuata dal giudice competente all'esito del giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata devoluta al tribunale ordinario davanti al quale proseguire il processo.
Norme richiamate
art. 140, comma 1, lett. b), r.d. n. 1775/1933
La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presuppone che la controversia coinvolga lo scorrimento delle acque, la regolazione del loro flusso o l'accertamento tecnico dei limiti di corsi, bacini, alvei, sponde o rive.
Richiamato dai ricorrenti come disciplina originaria della perdita del carattere demaniale dell'alveo abbandonato dalle acque, ma non risulta essere il fondamento decisivo della decisione sulla competenza.
Richiamato come titolo di acquisto per usucapione dedotto in giudizio dai ricorrenti.
Richiamato come norma sulla successione nel possesso invocata dai ricorrenti.
Massime di principio
- La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche è configurabile solo quando la controversia richieda di decidere su poteri di governo delle acque nell'interesse generale, sulla regolazione del loro flusso o sull'accertamento tecnico dei limiti di corsi d'acqua, alvei, sponde o rive.
- Se l'area contesa è già da tempo priva di scorrimento o il mutamento del letto del corso d'acqua è pacifico e risalente, la lite sulla titolarità del bene appartiene al tribunale ordinario, perché non richiede indagini tecniche tipiche della giurisdizione specializzata.
- L'attribuzione della competenza al giudice delle acque non può fondarsi sulla sola circostanza che il bene sia stato in passato parte di un alveo: occorre un effettivo tema di delimitazione o disciplina delle acque, non una mera controversia proprietaria.
- Quando viene accolto il motivo sulla competenza, il capo sulle spese del giudice incompetente resta assorbito e la loro regolazione è rimessa al giudice dichiarato competente.
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