Sentenza del 17/06/2015 n. 12534 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Autonugnes s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Campania che, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato l'avviso di accertamento relativo a operazioni IVA intracomunitarie. La CTR aveva ravvisato anomalie, tra cui il pagamento anticipato delle forniture e l'assenza dei documenti di trasporto, e aveva ritenuto provata la partecipazione della società a un sistema volto ad aggirare le norme fiscali. La contribuente ha articolato cinque motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per il riferimento al raffronto tra i PVC; formazione del giudicato sul punto, non essendo stato oggetto di appello; violazione dell'art. 12, n. 2, della legge n. 212/2000 per la mancata rinuncia all'assistenza di un professionista; violazione dell'art. 2709 c.c. e dell'art. 156, comma 2, c.p.c., rispettivamente per la contestazione delle scritture contabili e la nullità della relata di notifica; infine, errore materiale nel riferimento al PVC relativo a un altro soggetto. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure: ha dichiarato inammissibili tutti i motivi per difetto dei quesiti di diritto richiesti, ratione temporis, dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza decidere nel merito i cinque motivi. Ha rilevato che i motivi non contenevano quesiti di diritto formulati come sintesi logico-giuridiche autonome, distinte dall'illustrazione delle censure, e che non specificavano l'ipotesi di vizio denunciata tra quelle previste dall'art. 360 c.p.c. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR della Campania, che aveva confermato l'avviso di accertamento. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Tutti i motivi sono infatti privi dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., contenenti la sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla Corte di cassazione l'enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all'art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo che richieda un quesito di diritto deve contenere una sintesi autonoma e unitaria della questione, idonea a permettere alla Corte di individuare la regola giuridica da enunciare. La sua omissione comporta l'inammissibilità.
Orbene nel caso di specie, non viene specificata l'ipotesi di vizio denunziata, nell'ambito di quelle tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c. e manca la stessa formulazione del quesito, quale autonoma proposizione riassuntiva, distinta dall'enunciazione del motivo.
Il ricorso per cassazione deve individuare chiaramente quale vizio, tra quelli tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c., viene denunciato; la censura deve inoltre rispettare il requisito del quesito autonomo previsto dalla disciplina processuale applicabile.
La Corte applica il principio della soccombenza per porre a carico della ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione occorre verificare quale disciplina processuale si applichi ratione temporis: nel caso deciso, l'omissione dei quesiti richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. ha determinato l'inammissibilità dell'intero ricorso.
- Quando è richiesto un quesito di diritto, non basta esporre le argomentazioni della censura: il quesito deve essere una proposizione autonoma, sintetica e completa, che esponga la questione giuridica e consenta di formulare una regola applicabile anche oltre il caso concreto.
- Ogni motivo deve identificare con precisione il vizio denunciato tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c.; carenze formali di questo tipo possono impedire l'esame di tutte le questioni di merito, anche se riguardano potenziali errori della decisione impugnata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata resta ferma e, secondo la regola della soccombenza, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese del giudizio.
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