Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26220/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per il reato di evasione (art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.), sostenendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta (art. 131-bis cod. pen.) non era stata riconosciuta e che i precedenti penali non avrebbero dovuto precludere detta causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha valutato correttamente, in applicazione del principio delle Sezioni Unite (Tushaj), la non sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis in concreto, considerando la mancanza del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità alla luce dei precedenti penali dell'imputato (due precedenti specifici del 2007 e 2012) integranti recidiva specifica reiterata infraquinquennale e quindi abitualità. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dei difensori, ritenendo inammissibile il differimento in presenza di processo trattato in forma cartolare e delle norme emergenziali richiamate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.

    Norma che punisce l'evasione dal luogo di detenzione; applicata in primo e secondo grado per la condanna dell'imputato a otto mesi di reclusione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sua applicazione richiede una valutazione concreta di tutti gli indici di legge; nel caso è stata esclusa per difetto di occasionalità e particolare tenuità a causa della recidiva specifica e dell'abitualità emergente dal casellario.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Norma sul giudizio di cui alla pena e sui criteri di determinazione: la Corte territoriale ha considerato i precedenti ai fini della gravità della condotta e del grado di colpevolezza, come elemento ostativo alla particolare tenuità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Normativa emergenziale citata per affermare che, nel procedimento trattato in forma cartolare e dopo la scadenza dei termini per le conclusioni, una richiesta di rinvio per adesione all'astensione dei difensori non consente il differimento dell'udienza.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Principio di diritto secondo cui la valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis va fatta in concreto considerando tutti gli indici di legge; richiamato dalla Corte come parametro di valutazione.

  • Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021

    Giurisprudenza cui la Corte si è richiamata per affermare l'impossibilità di rinviare l'udienza per adesione all'astensione quando il processo è trattato in forma cartolare secondo la disciplina emergenziale.

  • Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022 (Omogiate) e Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (D.)

    Precedenti interpretativi citati per sottolineare che la valutazione sulla particolare tenuità e sugli effetti dei precedenti è apprezzamento di merito che la Cassazione sindaca limitatamente ai profili di legittimità e non per mera discrezionalità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta e complessiva di tutti gli indici di legge; non è automatica e può essere esclusa se emergono elementi ostativi come la recidiva specifica e l'abitualità.
  • I precedenti registrati nel casellario penale, soprattutto se specifici e ravvicinati (recidiva reiterata infraquinquennale), costituiscono un indice rilevante che può escludere l'occasionalità e la particolare tenuità della condotta.
  • Le valutazioni di merito sulla gravità del fatto e sul grado di colpevolezza, basate su elementi di fatto come la recidiva, sono di regola insindacabili in Cassazione salvo errori di diritto o vizi motivazionali rilevabili.
  • Nei procedimenti trattati in forma cartolare, le richieste di rinvio collegate ad astensioni difensive non determinano automaticamente il differimento dell'udienza se presentate dopo i termini previsti dalla normativa emergenziale; la trattazione cartolare sostituisce il contraddittorio orale.
  • Chi intende invocare l'applicazione dell'art. 131-bis deve documentare in modo puntuale l'assenza degli indici ostativi (es. assenza di abitualità, di gravità dell'offesa, di elevato grado di colpevolezza); la mera eccezione generica non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.