Cassazione Penale, Ordinanza n. 32319/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo, per come riportato nell'ordinanza, riguardava il mancato riconoscimento della recidiva: la difesa lamentava, in sostanza, l'erroneità della valutazione compiuta sul punto dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo generico e meramente riproduttivo di una censura già esaminata e respinta in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla recidiva era generica e già adeguatamente vagliata dalla Corte di appello, la quale aveva motivato correttamente valorizzando la capacità a delinquere dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 c.p., e la funzione criminogena delle pregresse condanne quale indice di perdurante inclinazione al delitto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto della condanna impugnata; la pronuncia non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi al vaglio dell'impugnazione sulla recidiva.
richiamato come norma che governa la commisurazione della pena e la valutazione della capacità a delinquere; il giudice di merito può valorizzare le pregresse condanne come indice della inclinazione al delitto e della rilevanza criminogena della condotta.
non citato espressamente nel testo, ma il riferimento all'inammissibilità per genericità del motivo è coerente con la disciplina dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico una censura già affrontata e motivatamente disattesa dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi.
- In tema di recidiva e trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito valorizza in modo non apparente la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dalla perdurante inclinazione al delitto, nei limiti dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La deduzione di vizi motivazionali sul mancato riconoscimento o sulla valutazione della recidiva deve indicare specifiche ragioni di illogicità o di omessa considerazione di elementi decisivi; la mera reiterazione della doglianza non consente l'ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32287/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_penale · 30 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32288/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_penale · 30 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32289/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_penale · 30 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_penale · 30 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_penale · 30 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2025 del 30/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →