Cassazione Civile, Ordinanza n. 27349/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto concluso il 3 luglio 1996 avente ad oggetto la lavorazione di materiali litoidi (zeoliti) da parte di una società in favore di un'altra. In primo grado vi erano state due cause riunite: in una la committente aveva chiesto la risoluzione per inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni; la controparte aveva a sua volta dedotto la nullità di alcune clausole per abuso di dipendenza economica, abuso di posizione dominante, mancata specifica approvazione scritta di clausole vessatorie, violazione del patto di non concorrenza, oltre a chiedere la sospensione della propria prestazione, la risoluzione per inadempimento della committente e il risarcimento dei danni. Il primo giudizio si era chiuso con improcedibilità per mancato tentativo di conciliazione. In un secondo giudizio, promosso con decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute in esecuzione del contratto, erano state respinte le opposizioni e le domande riconvenzionali della committente. La Corte d'appello, riuniti i gravami, aveva ritenuto procedibile il primo giudizio, aveva respinto le domande della committente e, in accoglimento dell'appello incidentale della controparte, aveva accolto solo la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla società lavoratrice. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione della l. 192/1998 per non avere qualificato il rapporto come subfornitura; 2) violazione dell'art. 9 l. 192/1998 per avere escluso la nullità delle clausole per abuso di posizione dominante; 3) violazione dell'art. 2596 c.c. per avere ritenuto valido il patto di non concorrenza post contrattuale, asseritamente non circoscritto né territorialmente né per attività; 4) nullità della sentenza per avere considerato procedibili le domande della committente nonostante l'asserita mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso la subfornitura per qualificazione del rapporto, ma aveva affermato l'inapplicabilità ratione temporis della disciplina sulla subfornitura, essendo il contratto anteriore alla sua entrata in vigore. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la censura mirava a una rivalutazione del fatto sulla effettiva ampiezza del patto di non concorrenza, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre il vizio di violazione di legge non può trasformarsi in una contestazione dell'accertamento di merito. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, poiché la società ricorrente non era soccombente sul punto: il giudizio di primo grado lamentato come improcedibile si era concluso con il rigetto delle domande della controparte, sicché la dedotta improcedibilità non avrebbe arrecato utilità concreta alla ricorrente.
Norme richiamate
L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 9
La disciplina sull'abuso di dipendenza economica è stata ritenuta non applicabile al rapporto in esame ratione temporis, perché il contratto era stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge.
La legge sulla subfornitura non poteva essere invocata per qualificare e disciplinare il rapporto in controversia, in quanto sopravvenuta rispetto al contratto.
Il patto di non concorrenza è valido solo se circoscritto a una determinata zona o attività e non oltre il limite di durata di cinque anni; la censura che contesti l'accertamento di fatto sul suo contenuto non è ammissibile in cassazione come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve muovere dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non può convertirsi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
È stato richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non attinge la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a contestare un profilo diverso o superato dalla motivazione effettiva.
- La disciplina sulla subfornitura non può essere applicata retroattivamente a contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, sicché la qualificazione del rapporto è irrilevante se la norma invocata non è temporalmente applicabile.
- Il giudizio di legittimità non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, neppure sotto la veste formale della violazione di legge.
- Il patto di non concorrenza va valutato in base ai limiti legali di oggetto, ambito territoriale e durata; tuttavia, se la doglianza riguarda l'effettivo contenuto del patto accertato dal giudice di merito, la censura è inammissibile in cassazione.
- L'interesse a proporre impugnazione richiede una soccombenza in senso sostanziale e una concreta utilità giuridica derivante dall'eventuale accoglimento del motivo.
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