Cassazione Civile, Ordinanza n. 03891/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società aveva chiesto l'ammissione al passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per compensi derivanti da un rapporto di conduzione di una piattaforma depurativa, con accessori quali interessi di mora, revisione prezzi/adeguamento ISTAT, maggiori costi del personale e rimborso di materiali chimici acquistati per conto dell'ente. Il commissario liquidatore aveva ammesso solo una parte del credito al chirografo, escludendo le ulteriori poste e negando la prededuzione. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece riconosciuto in prededuzione la maggior parte del credito, ritenendo che la continuazione della prestazione e il pagamento di fatture successive all'apertura della procedura manifestassero in modo inequivoco la volontà del commissario di subentrare nel rapporto; aveva inoltre ammesso interessi di mora e spese accessorie, ma respinto le domande di revisione prezzi e di maggiori costi del personale. La procedura concorsuale ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea applicazione della non contestazione rispetto al presunto subentro; 2) violazione dell'art. 81 l.fall. e vizio motivazionale per avere il tribunale escluso l'applicabilità di tale norma ai contratti di appalto e per avere riconosciuto la prededuzione; 3) omesso esame del fatto decisivo dell'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, in relazione al parziale rigetto della domanda della creditrice.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la motivazione del tribunale sul punto decisivo del subentro del commissario liquidatore. Ha affermato che, per riconoscere la prededuzione ai crediti maturati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa in relazione a contratti pendenti, non basta la mera continuazione della prestazione o il pagamento di fatture, ma occorre una manifestazione espressa e non equivoca della volontà di subentrare nel rapporto contrattuale. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
la non contestazione non può essere utilizzata per ritenere provato un fatto inesistente o comunque non risultante correttamente dal materiale processuale; nel caso concreto non poteva desumersi il subentro dalla sola mancata contestazione in modo decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro di deduzione della violazione di legge rispetto agli artt. 115 c.p.c. e 81 l.fall.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per il dedotto omesso esame del fatto decisivo dell'esercizio provvisorio e per il vizio motivazionale del decreto.
la Corte ha ribadito che la stabilizzazione dei rapporti pendenti in liquidazione coatta amministrativa consegue alla positiva e non equivoca determinazione del commissario di subentrare nel contratto, non al mero mancato esercizio del potere di scioglimento o alla sola continuazione dell'attività.
la disciplina del subentro nei contratti a esecuzione continuata o periodica riguarda i rapporti indicati dalla norma e, in tale ambito, il curatore o commissario che subentri assume in prededuzione gli obblighi successivi al subingresso e, per i contratti continuativi o periodici, anche il corrispettivo di prestazioni già eseguite prima dell'apertura del concorso.
art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato in via analogica come criterio interpretativo: la continuazione dei contratti presuppone una manifestazione espressa della volontà del commissario straordinario di subentrare, sufficiente anche se desumibile da comportamenti non equivoci.
art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008
richiamato quale interpretazione autentica del regime dell'amministrazione straordinaria, esteso per il profilo in esame alla liquidazione coatta amministrativa.
la censura sulle spese è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi motivi e dalla cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nei rapporti pendenti della procedura concorsuale, la prededuzione del credito relativo a prestazioni anteriori all'apertura del concorso non discende automaticamente dalla prosecuzione materiale dell'attività o dal pagamento di fatture successive: occorre una manifestazione positiva, espressa e non equivoca, della volontà del commissario di subentrare nel contratto.
- La mera applicazione della regola della non contestazione non consente di ritenere provato il subentro contrattuale se dagli atti non emerge in modo chiaro la volontà della procedura di assumere il rapporto e i suoi effetti anche per il pregresso.
- La continuazione dell'attività d'impresa o l'eventuale esercizio provvisorio possono rilevare sul piano della conservazione aziendale, ma non sono di per sé sufficienti a trasferire alla procedura la prededucibilità dei crediti maturati prima dell'apertura, in assenza di una dichiarazione di subingresso.
- In tema di impugnazione dello stato passivo, il giudice deve verificare con rigore il presupposto del subentro, poiché da esso dipende il regime di ammissione del credito e la sua collocazione in prededuzione.
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