Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29573/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che, in sede di rinvio dopo annullamento da parte di questa Corte, aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge per non aver riconosciuto la quota di detenzione (647 giorni) non riconducibile al reato di lesioni dichiarato estinto per prescrizione (sostenendo che il tempo imputabile a tale reato sarebbe stato di soli tre mesi); (2) diritto alla riparazione anche quando la custodia è stata disposta per una pluralità di reati e uno di essi è stato dichiarato estinto per prescrizione, contestando la interpretazione dell'art. 314 c.p.p. e prospettando, in subordine, profili di incostituzionalità della norma nella parte che negherebbe la riparazione in tali ipotesi.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene inammissibile la censura: in caso di misure cautelari fondate su più contestazioni, il proscioglimento non di merito per una di esse non fa sorgere il diritto alla riparazione se altra contestazione era autonomamente idonea a giustificare la compressione della libertà; la misura è stata dunque legittima e la Corte valuta la durata non rispetto a una pena concretamente inflitta poi annullata, ma alla pena astratta applicabile al reato (lesioni, art. 582 c.p., punibile fino a 3 anni), ritenendo che i 647 giorni rientrino in tale parametro. Sul secondo motivo la Corte lo dichiara infondato: richiama il principio di diritto affermato nella sentenza di questa Sezione del 29/11/2022 secondo cui, nel processo cumulativo, la dichiarazione di estinzione per prescrizione di uno dei reati è efficacia preclusiva rispetto alla richiesta di riparazione se la custodia era comunque legittimata da altre imputazioni; inoltre la prescrizione richiede una valutazione di merito che esclude l'ingiustizia della detenzione. Condanna il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: comma 1 riconosce la riparazione per proscioglimento definitivo (ingiustizia sostanziale) salvo dolo o colpa grave; comma 2 estende il diritto quando sia accertata con decisione irrevocabile l'illegittimità della misura per mancata sussistenza delle condizioni degli artt. 273 e 280 (ingiustizia formale); comma 4 opera limitazioni nel processo cumulativo richiamate dalla giurisprudenza.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza, ecc.). La Corte richiama che l'ingiustizia formale si verifica quando la misura è stata disposta o mantenuta in assenza delle condizioni previste da questo articolo.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Regola i limiti relativi al titolo del reato ai fini della custodia cautelare (pena edittale). La Corte lo usa come parametro per verificare la legittimità formale della misura cautelare ai sensi dell'art. 314 comma 2.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con l'art. 314 comma 4 per i limiti alla riparazione nei processi cumulativi; la giurisprudenza interpreta insieme queste norme per escludere l'indennizzo quando la custodia è stata legittimata da contestazioni diverse da quelle poi prescritte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 582 c.p.

    Disposizione sul reato di lesioni personali; la Corte utilizza la pena massima astratta prevista (fino a 3 anni) come parametro per valutare se il periodo di detenzione contestato (647 giorni) fosse compatibile con la durata 'attribuibile' al reato prescritto.

Massime di principio

  • Se la custodia cautelare è stata disposta per più imputazioni, la presenza di almeno una imputazione che, autonomamente, giustifichi la misura impedisce in genere il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione in relazione ad altra imputazione poi dichiarata estinta per prescrizione.
  • La misura della parte di detenzione eventualmente risarcibile non si misura rispetto a una pena concretamente inflitta e poi annullata, ma rispetto alla pena che in astratto sarebbe applicabile al reato prescritto; se il periodo di custodia rientra in tale parametro astratto, non si configura diritto alla riparazione.
  • La distinzione tra 'ingiustizia sostanziale' (proscioglimento con formula che dichiari l'irreperibilità del fatto/assenza di fatto) e 'ingiustizia formale' (illegittimità della misura accertata con decisione irrevocabile) è centrale: la prima dà diritto alla riparazione salvo dolo/colpa grave, la seconda richiede accertamento irrevocabile dei vizi della misura.
  • In presenza di processo cumulativo, il ricorrente che intenda ottenere riparazione anche per periodo riferibile a reato poi prescritto può, ove possibile, rinunciare alla prescrizione e chiedere una sentenza di assoluzione nel merito per far emergere l'ingiustizia della detenzione.
  • Le decisioni di merito e i principi di diritto già espressi dalla Corte costituiscono vincoli per il giudice del rinvio: non è consentito rimettere in discussione principi di diritto vincolanti nelle fasi successive del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.