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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29895/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la restituzione della somma di euro 252.390, risultante da ordine di restituzione della Corte di cassazione (sentenza 11/09/2019) e sequestrata nel 2005 sull'autovettura e nell'abitazione di Alberto Riboni. Sostenevano di essere gli aventi diritto: Alessia Verri era estranea al procedimento penale, Gian Giacomo Verri era stato assolto dall'accusa di riciclaggio, e la società Nuovo Cambio SA (a lui collegata) avrebbe avuto titolarità del denaro e già pagato imposte in Svizzera. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che il denaro fosse di proprietà di terzi che lo avevano affidato a Riboni per trasferimento, sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Riboni, e perciò aveva respinto le istanze di restituzione e l'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi attengono alla valutazione di fatto e della prova (richiederebbero un nuovo accertamento e diversa lettura delle dichiarazioni rese nel giudizio), attività non consentita nel giudizio di legittimità. Perciò è stata confermata l'impossibilità di sindacare in Cassazione la valutazione probatoria del giudice dell'esecuzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 262 e 263 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla disciplina dell'opposizione e del giudizio di restituzione/diritto alla restituzione; la Corte osserva che i motivi proposti impugnano essenzialmente valutazioni di fatto e della prova operate dal giudice dell'esecuzione, che non sono sindacabili in Cassazione ai sensi delle regole di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e prevedere il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende, ossia per l'esame delle condizioni che possono escludere la colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina valutazioni di fatto e della prova: i ricorsi che mirano a una diversa lettura delle dichiarazioni o a un nuovo accertamento dei fatti sono inammissibili
  • Nel giudizio di esecuzione il giudice può accertare la titolarità delle somme e riconoscere che i fondi appartengono a terzi, anche se la Cassazione in una precedente sentenza aveva disposto restituzione agli aventi diritto; l'accertamento esecutivo sui diritti dei terzi è autonomo e fondato sulla prova acquisita
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato/soggetto al quale il denaro è sequestrato, se ritenute attendibili dal giudice, possono essere decisive per escludere la titolarità dei richiedenti la restituzione
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per contenuto meramente di merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
  • Per ottenere la restituzione in sede esecutiva è necessario fornire elementi probatori idonei a contrastare le valutazioni probatorie già acquisite; semplici doglianze sulla lettura della prova non sono sufficienti

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