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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39548/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in liquidazione aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a omessi e tardivi versamenti IVA per l'anno d'imposta 2013, con addebito di imposta, interessi e sanzioni. La CTR Campania aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo operante la causa di non punibilità per forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, in ragione della mancata riscossione coattiva di crediti di ingente importo vantati verso una ASL, per effetto del blocco delle esecuzioni previsto dalla legge n. 220/2010. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato la forza maggiore, mancando sia l'imprevedibilità sia l'inevitabilità dell'evento, dato che il blocco delle esecuzioni era noto sin dal 2010 e che la contribuente avrebbe potuto ricorrere ad altri strumenti di liquidità (cessione del credito, cartolarizzazione, factoring); con il secondo, proposto in via subordinata, ha dedotto la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, per avere qualificato come imprevedibile un impedimento normativo già introdotto anni prima rispetto alla nascita dell'obbligazione IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato i principi sulla forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997. In particolare, ha osservato che il giudice d'appello aveva valorizzato una situazione di illiquidità derivante dall'inesigibilità dei crediti verso un ente pubblico, ma senza verificare il necessario elemento soggettivo, cioè il dovere del contribuente di adottare misure appropriate per premunirsi contro l'evento anomalo senza sacrifici eccessivi; inoltre, la motivazione sull'imprevedibilità era stata ritenuta generica e apodittica, senza un effettivo esame dei tempi di conoscibilità del blocco normativo rispetto alla scadenza dell'obbligazione tributaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

    la forza maggiore, in materia di sanzioni tributarie, richiede circostanze anormali ed estranee all'operatore e un dovere del contribuente di adottare misure appropriate per prevenire o neutralizzare le conseguenze dell'evento, senza sacrifici eccessivi

  • art. 1, comma 51, legge n. 220/2010

    citato come possibile base normativa del blocco delle esecuzioni nei confronti delle ASL, ma la sua rilevanza concreta deve essere valutata in rapporto ai tempi di conoscibilità rispetto alla violazione tributaria

Massime di principio

  • La forza maggiore quale causa di non punibilità per violazioni tributarie non si identifica con la sola crisi di liquidità o con l'inesigibilità di crediti verso terzi, ma richiede un evento esterno, anomalo e imprevedibile, non evitabile con l'ordinaria diligenza.
  • Ai fini dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, il giudice deve verificare non solo l'elemento oggettivo dell'evento impeditivo, ma anche l'elemento soggettivo della reazione esigibile dal contribuente, cioè se questi abbia adottato misure appropriate per fronteggiare l'evento senza sopportare sacrifici eccessivi.
  • La motivazione sulla forza maggiore non può limitarsi a formule generiche come 'impossibilità di premunirsi' o 'evento non prevedibile', ma deve dare conto in modo concreto dei fatti impeditivi, della loro imprevedibilità e del rapporto temporale tra conoscibilità dell'evento e scadenza dell'obbligazione.
  • Quando l'impedimento dedotto consiste in un blocco normativo già esistente, l'imprevedibilità non può essere affermata in astratto, ma va valutata in relazione al momento in cui l'obbligazione tributaria è sorta o è divenuta esigibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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