Sentenza n. 1058/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 549/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 gennaio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente euro 2.500,00, mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese processuali. Nonostante la notificazione del titolo, l'Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il ricorso era stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il Collegio ha ritenuto sufficienti, per escluderla, la nomina del commissario ad acta e la ponderazione degli interessi pubblici, considerando inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari e di adottare misure sostitutive.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale strumento può essere utilizzato dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, anche connesse alla complessità dell'adempimento, agli interessi pubblici e alla già disposta nomina del commissario ad acta.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto, sulle somme spettanti, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di esigere l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione statale.
- Quando l'amministrazione non esegue un giudicato entro il termine previsto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta della parte in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicura già una tutela esecutiva effettiva e sussistono ulteriori ragioni ostative, valutate mediante ponderazione degli interessi pubblici e privati.
- Tra le ragioni ostative all'astreinte possono rilevare la complessità e la pluralità delle fasi del procedimento amministrativo di esecuzione, il coinvolgimento di soggetti e strutture esterne o centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
- L'eventuale incapienza dei capitoli di bilancio destinati al pagamento non impedisce di per sé l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta ricorrere, nei presupposti previsti, al pagamento in conto sospeso.
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