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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19300/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società in accomandita semplice, definita dalla società mediante accertamento con adesione per più annualità. Sulla base di tale definizione l'Ufficio notificava al socio accomandatario un atto per il maggior reddito di partecipazione riferito al 2007 e, dopo un primo errore procedurale sfociato nello sgravio di una cartella, emetteva un avviso di accertamento per il medesimo anno. Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, ma l'Amministrazione la respingeva sostenendo che il socio non avesse manifestato l'intenzione di definire quell'annualità ai sensi della disciplina richiamata. Il contribuente impugnava l'avviso deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione e violazione del diritto al contraddittorio; la CTP rigettava, mentre la CTR accoglieva l'appello ritenendo che il diniego di accesso al contraddittorio avesse determinato la nullità dell'avviso. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto invalido l'atto per mancata instaurazione del contraddittorio, senza considerare che non vi era alcun concreto pregiudizio difensivo; 2) omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per contraddittorietà motivazionale, sostenendo che il contraddittorio era comunque stato instaurato tramite la comunicazione di rigetto dell'istanza di adesione. Il contribuente resisteva affermando che la definizione della società non lo vincolava, che egli aveva diritto alla procedura di accertamento con adesione personale e che il diniego dell'Ufficio non poteva valere come contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti illustrati in motivazione, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria. La Corte ha affermato che la mancata convocazione o il mancato accesso del contribuente alla procedura di accertamento con adesione non comportano invalidità dell'avviso di accertamento, né integrano di per sé una lesione del diritto di difesa, poiché il contribuente può far valere le proprie ragioni in sede contenziosa. È stato quindi escluso che il solo rigetto dell'istanza di adesione equivalga a instaurazione del contraddittorio o determini nullità dell'atto impositivo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare nel merito le ulteriori censure del contribuente contro l'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la violazione di legge, in particolare dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.

  • art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento; la mancata convocazione del contribuente non invalida l'atto e non comporta, da sola, violazione del diritto di difesa.

  • art. 5 bis del D.Lgs. n. 218 del 1997

    La definizione concordata della società non vincola automaticamente i singoli soci rispetto al maggior reddito di partecipazione; per essi operano gli ordinari poteri di accertamento dell'Ufficio.

  • art. 5 bis del D.Lgs. n. 217 del 1997

    Riferimento riportato nel testo, ma senza che dalla motivazione emerga un contenuto interpretativo autonomo rispetto alla disciplina dell'adesione.

Massime di principio

  • La definizione con adesione effettuata dalla società di persone non vincola automaticamente il socio ai fini dell'accertamento del reddito di partecipazione, che resta assoggettato alla procedura ordinaria di accertamento personale.
  • L'istanza di accertamento con adesione del contribuente non rende inefficace l'avviso di accertamento; produce solo la sospensione del termine per impugnare per il periodo previsto dalla legge.
  • La mancata convocazione del contribuente o il diniego all'adesione non determinano, di per sé, nullità dell'avviso di accertamento, poiché la violazione delle regole procedurali dell'adesione non incide sulla validità sostanziale dell'atto.
  • Non è configurabile una lesione del diritto di difesa quando il contribuente possa comunque far valere in giudizio tutte le proprie ragioni contro l'atto impositivo.
  • Il rigetto dell'istanza di accertamento con adesione non equivale, da solo, a instaurazione del contraddittorio amministrativo in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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