Cassazione Penale, Ordinanza n. 06401/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto responsabile di una truffa, articolando quattro motivi. Con il primo contesta i dubbi sulla effettiva data di conoscenza dell'avvenuta truffa, chiedendo una diversa ricostruzione del fatto e del relativo accertamento temporale. Con il secondo e il terzo motivo, sotto diversi profili relativi all'affermazione di responsabilità, deduce in sostanza una diversa lettura delle prove e della loro credibilità, attendibilità e tenuta logica, prospettando ricostruzioni alternative. Con il quarto lamenta la violazione dello jus tacendi, assumendo che la Corte abbia valorizzato indebitamente il suo comportamento processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo diretto a sollecitare una rivalutazione di merito della data di conoscenza della truffa, questione già esaminata con motivazione non manifestamente illogica dalla sentenza impugnata. Ha giudicato il secondo e il terzo motivo non consentiti in sede di legittimità, perché sostanzialmente diretti a contestare la valutazione del materiale probatorio e a proporre ipotesi alternative, senza denunciare un vero vizio di legittimità ai sensi dell'art. 606, lett. e, c.p.p. Quanto al quarto motivo, ha osservato che la Corte di merito aveva solo considerato la condotta processuale dell'imputato come elemento di valutazione della credibilità della tesi difensiva, senza fondarvi l'affermazione di responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve attingere a un effettivo vizio di legittimità; non è consentita una mera riproposizione di questioni di merito sulla valutazione delle prove o sulla loro credibilità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione non manifestamente illogica sul punto.
- Le censure che si limitano a proporre letture alternative del compendio probatorio o a contestare in modo generico la credibilità delle prove non integrano motivi di ricorso per cassazione, ma risultano tipiche di un appello.
- La deduzione della violazione del diritto al silenzio non è fondata se il giudice di merito si è limitato a utilizzare la condotta processuale dell'imputato come elemento di valutazione della credibilità della tesi difensiva, senza trarne da sola la prova della responsabilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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