Cassazione Penale, Sentenza n. 32595/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva di poter esaminare i reperti (indumenti e campioni di DNA) posti precedentemente sotto sequestro e di acquisire copia dei DVD contenenti gli esiti delle analisi del RIS, per svolgere investigazioni difensive propedeutiche a un'eventuale istanza di revisione. Contestava inoltre la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la precedente autorizzazione presidenziale del 27/11/2019 sarebbe divenuta inattuale in conseguenza della successiva confisca dei beni e che le richieste difensive non erano sufficientemente specifiche o utili per giustificare ulteriori accertamenti (in particolare l'uso della tecnica NGS e la richiesta di acquisizione di 54 provette custodite altrove).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, statuendo che l'autorizzazione presidenziale del 27/11/2019, che consentiva la mera ricognizione/osservazione dei corpi di reato sotto vigilanza della Polizia giudiziaria ed escludeva prelievi o analisi, è rimasta valida e non è stata resa inefficace dal successivo provvedimento di confisca. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata del 21/11/2022 e il rinvio alla Corte di assise di Bergamo affinché dia esecuzione a quella autorizzazione, consentendo l'accesso e la sola osservazione dei reperti con le cautele necessarie e vietando interventi che comportino contatto fisico o prelievi. Eventuali attività ulteriori (prelievi, nuove analisi, acquisizione di ulteriori provette o dei DVD detenuti da altra amministrazione) sono rimesse a specifiche istanze successive e a valutazioni autonome del giudice dell'esecuzione, che dovrà esaminarle senza anticipare il merito di una futura revisione; i motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti; il sesto e il settimo motivo sono ritenuti inammissibili rispetto al presente procedimento.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, e ha richiamato la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulle questioni concernenti beni sequestrati o confiscati; da ciò discende che le questioni relative all'accesso ai reperti devono essere trattate nel giudizio di esecuzione.
art. 367, art. 368 e art. 391‑quater, comma 3, cod. proc. pen.
Tali disposizioni sono richiamate dal giudice a supporto dell'osservazione che, per ottenere materiali detenuti da pubbliche amministrazioni (es. DVD), la difesa avrebbe dovuto sollecitare il previo intervento del Pubblico ministero. La Corte non ha però deciso definitivamente su tali acquisizioni nel presente procedimento, rinviando a istanze separate.
art. 410, cod. proc. pen. (richiamato per analogia dalla difesa)
La difesa invocava un metro di valutazione meno stringente, analogo a quello previsto dall'art. 410, per le investigazioni difensive propedeutiche alla revisione (sufficienza di oggetto concreto e specifico). La Corte ha accolto il principio che le richieste difensive prodromiche non debbano essere sottoposte a una preventiva e completa prognosi di utilità della futura revisione, ma ha rimesso la valutazione puntuale di nuove indagini tecniche a successivi provvedimenti motivati e specifici.
Sentenza della Corte di cassazione n. 2603 del 2021
La sentenza rescindente aveva ordinato al giudice dell'esecuzione di riesaminare le istanze difensive e di tenere conto dell'autorizzazione del 27/11/2019; la Corte odierna conferma che tale autorizzazione aveva rilevanza vincolante e che il giudice dell'esecuzione doveva considerarla nell'adottare le disposizioni applicative.
Massime di principio
- Un'autorizzazione giudiziale alla mera ricognizione/osservazione di reperti validamente concessa in costanza di sequestro non perde efficacia per il solo fatto che successivamente i beni vengano confiscati; la confisca non costituisce automaticamente "elemento nuovo" che annulli il precedente provvedimento autorizzatorio.
- La competenza a decidere sull'accesso e sull'uso dei reperti resta del giudice dell'esecuzione; il giudice non deve anticipare valutazioni di merito proprie di un eventuale giudizio di revisione quando decide sull'esecuzione dell'autorizzazione o su richieste accessorie.
- L'accesso autorizzato può essere limitato alla sola osservazione e ricognizione sotto vigilanza, con divieto di prelievi o analisi, salvo che la difesa presenti, in un successivo procedimento esecutivo specifico, richieste motivate e circostanziate che giustifichino ulteriori attività tecniche.
- Per ottenere materiale detenuto da pubbliche amministrazioni (es. DVD), la difesa dovrebbe, laddove previsto, attivare il percorso previsto dal codice (intervento del Pubblico ministero secondo gli artt. richiamati) prima di ottenere la produzione di tali documenti tramite il giudice dell'esecuzione.
- Le investigazioni difensive propedeutiche alla revisione richiedono indicazioni di concretezza e specificità dell'oggetto dell'indagine; non sono ammesse richieste meramente esplorative, ma neppure una prevenuta valutazione radicale circa l'inutilità di nuove analisi senza un esame puntuale dei reperti.
- Se la difesa intende richiedere nuove tecniche analitiche (es. NGS) o l'acquisizione di materiale custodito altrove, deve avanzare istanze distinte e specifiche, corredate di motivazione sulla possibile utilità e non manifesta inutilità delle analisi richieste.
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