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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47701/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che, pur rilevando l'incompatibilità delle condizioni di salute di Tomaselli con il regime carcerario, aveva disposto il ricovero immediato presso la Sezione di Medicina penitenziaria dell'Ospedale San Paolo di Milano e aveva rifiutato gli arresti domiciliari presso l'abitazione (con assistenza della moglie), ritenendo sussistenti esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" in ragione del ruolo di vertice del ricorrente nella famiglia mafiosa "Santapaola-Ercolano" e della mancata prova di distacco dall'associazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il lungo decorso temporale e la documentazione medica dimostrassero l'assenza di pericolo e la mancata emersione di contatti esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 275, commi 4-bis e 4-ter, c.p.p.: pur riconoscendo l'incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, il Tribunale ha individuato concreti, specifici e attuali elementi (il ruolo di "reggente" della consorteria, l'assenza di prova di rescissione o allontanamento dall'associazione, e la preservazione delle facoltà cognitive del detenuto) idonei a dimostrare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da escludere gli arresti domiciliari presso l'abitazione. Confermato il ricovero in struttura sanitaria penitenziaria; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    introduce una presunzione favorevole per l'imputato quando le condizioni di salute sono incompatibili con il carcere, orientando verso misure alternative o cura extra-carceraria salvo che non sussistano motivi contrari.

  • art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    consente di superare la presunzione favorevole prevista dal comma 4-bis solo se emergono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, fondate su elementi concreti, specifici e attuali che dimostrino un pericolo oggettivo per la collettività derivante dalla libertà dell'imputato.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    prevede la presunzione di pericolosità dell'imputato ai fini cautelari; la Corte sottolinea che l'eccezionalità richiesta dal comma 4-ter non può essere basata sulla sola presunzione astratta di pericolosità.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    norma procedurale che ha disciplinato la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (procedimento in camera di consiglio senza discussione da parte delle parti).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 14571 del 18/03/2011, Ngedere)

    Sez. 6, n. 14571 del 18/03/2011, Ngedere, Rv. 250036

    principio secondo cui la presunzione favorevole per incompatibilità di salute può essere superata soltanto da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza comprovate da elementi concreti, specifici e attuali.

Massime di principio

  • Se le condizioni di salute risultano incompatibili con il carcere, opera una presunzione favorevole al procedimento sostitutivo (art. 275, comma 4-bis c.p.p.), ma tale presunzione può essere superata solo dimostrando esigenze cautelari di eccezionale rilevanza basate su elementi concreti e attuali.
  • La sussistenza di un ruolo apicale in un'associazione criminale e l'assenza di elementi che attestino il distacco dall'organizzazione sono fattori altamente significativi e possono giustificare il mantenimento di misure restrittive anche quando vi è incompatibilità con il regime carcerario.
  • La semplice durata del tempo trascorso in detenzione o la produzione di documentazione medica non è automaticamente sufficiente a superare le esigenze cautelari di eccezionalità: occorrono prove che il rischio associativo sia cessato o significativamente ridotto.
  • La valutazione deve includere non solo la gravità delle condizioni fisiche, ma anche le facoltà cognitive e comunicative del detenuto: persistenza di lucidità e capacità relazionale possono rendere concreto il rischio di mantenimento o ripresa di contatti criminali.
  • Il ricovero in struttura sanitaria penitenziaria rappresenta un rimedio idoneo e proporzionato quando è necessario tutelare la salute del detenuto ma permangono esigenze cautelari rilevanti che rendono inidonei gli arresti domiciliari presso abitazione privata.
  • Se nuove risultanze mediche o fattuali emergono in sede di appello, il giudice d'appello può riformulare il bilanciamento tra esigenze di salute e esigenze cautelari anche in assenza di pronuncia specifica del giudice delle indagini preliminari; è fondamentale che le relazioni peritali siano aggiornate e dettagliate.
  • Per sostenere una richiesta di detenzione domiciliare in casi analoghi è strategico documentare non solo lo stato di salute, ma anche prove concrete di disimpegno dall'associazione (assenza di contatti, atti formali di distacco, dichiarazioni di collaboratori/indagini) e fornire valutazioni sulla ridotta capacità di nuocere.

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