Cassazione Penale, Sentenza n. 40177/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero censurava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva disposto la restituzione degli atti al G.I.P. dopo aver ritenuto illegittima la rinuncia alla richiesta di rito abbreviato (condizionato) e avere qualificato come atto abnorme la revoca, da parte del G.I.P., dell'ammissione al rito abbreviato già incardinato. Il PM denunciava violazione di norme processuali e abnormità strutturale e funzionale del provvedimento perché, secondo il ricorrente, non previsto dall'ordinamento e comportante un'indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del Pubblico Ministero. La Corte ha spiegato che l'interesse ad impugnare in materia penale è di natura utilitaristica (non basata sulla soccombenza) e va dimostrato come finalità negativa (rimuovere uno svantaggio) o positiva (ottenere una decisione più favorevole). Nel caso esaminato, nonostante l'ordinanza impugnata fosse tecnicamente abnorme, essa aveva l'effetto di eliminare una precedente violazione procedurale e di ristabilire la validità della richiesta di rito abbreviato, vincolando nuovamente la parte privata al rito abbreviato: pertanto il PM risultava privo di interesse a rimuovere il provvedimento. La Corte ha inoltre richiamato i principi sulla revocabilità della richiesta di abbreviato (revocabile fino al provvedimento che lo dispone; se formulata dopo decreto di giudizio immediato, revocabile solo fino alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 458, comma 2) e le regole sul possibile conflitto di competenza tra giudice del dibattimento e giudice per le indagini preliminari, ma ha ritenuto che qui il PM non avesse interesse ad impugnare.
Norme richiamate
art. 458, comma 1 e comma 2
La Corte richiama che la fissazione dell'udienza per l'ammissione del rito speciale rende inidonea la successiva revoca della richiesta di abbreviato presentata dopo decreto di giudizio immediato: la revocabilità sussiste solo fino alla fissazione dell'udienza ai sensi del comma 2
La Corte osserva che la revoca dell'ammissione al rito abbreviato è ammissibile solo nei casi previsti da norme (es. ipotesi riconducibili a art. 441-bis) e che altrimenti l'atto di revoca può essere qualificato come abnorme
La regola di prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare trova applicazione anche nei conflitti di competenza fra GIP e Tribunale; la Corte richiama la possibilità di conflitto di competenza positivo o negativo nelle ipotesi in cui i due giudici assumano decisioni contrastanti sulla ammissione/irrevocabilità del rito abbreviato
Massime di principio
- In sede penale l'interesse ad impugnare è utilitaristico: il ricorrente deve dimostrare che l'impugnazione rimuove uno svantaggio processuale o produce un vantaggio concreto; la mera censura di un atto abnorme non è sufficiente se l'atto impugnato ha ripristinato una situazione giuridicamente favorevole al ricorrente avversario
- La richiesta di giudizio abbreviato presentata dopo decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla fissazione dell'udienza per l'ammissione del rito (art. 458, comma 2). Revoche fuori da questi limiti possono essere qualificate come abnormi
- Non è normalmente ammissibile la regressione del procedimento a una fase già esauritasi, salvo che la restituzione degli atti sia giustificata da nullità dell'atto propulsivo; provvedimenti che determinano indebita regressione possono integrarsi in abnormità ma la parte che impugna deve avere interesse allo scopo
- Se il provvedimento impugnato elimina una precedente violazione procedurale e ripristina la validità di una scelta processuale dell'imputato (es. il rito abbreviato), la parte pubblica può essere priva di interesse a impugnare; invece la parte privata (imputato) avrà tipicamente interesse a impugnare se subisce una ricaduta negativa
- In presenza di decisioni contrastanti tra GIP e Tribunale può configurarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28; il giudice che ritiene di essere stato illegittimamente soppiantato può proporre conflitto di competenza piuttosto che ricorso quando la questione attiene alla ripartizione delle attribuzioni fra giudici
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