Cassazione Penale, Sentenza n. 7679/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava misure cautelari (custodia in carcere per i capi 1,2,3,5,6,7,10,11; arresti domiciliari per i capi 4,8,9,12). Il ricorrente deduce carenza e illogicità della motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni a sostegno delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p.: si sostiene che il richiamo a possibili contatti con i coindagati non giustifica la custodia cautelare, manca l'indicazione dell'oggetto dell'eventuale inquinamento e, soprattutto, è stato richiamato il fatto della chiusura delle indagini preliminari come fatto impeditivo dell'inquinamento probatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Il collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivato in modo congruo ed esaustivo le esigenze cautelari, soprattutto con riguardo al pericolo concreto di reiterazione specifica: il Tribunale aveva evidenziato il ruolo centrale del Pecirov, la predisposizione organizzata di mezzi e persone e il saldo inserimento in contesti criminali locali. La Corte ha poi osservato che il pericolo di reiterazione può essere desunto in senso prognostico da modalità, personalità e contesto, anche quando i fatti siano risalenti; inoltre ha rilevato che il Tribunale aveva motivato anche sul rischio di inquinamento richiamando un episodio di depistaggio (simulazione del furto del veicolo). La Corte ha ricordato l'onere di specificità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, lett. c), c.p.p. e ha concluso dichiarando inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Norma sulle esigenze cautelari (tra cui il pericolo di inquinamento probatorio, la fuga e la reiterazione). La Corte ha interpretato che il pericolo di reiterazione può essere ricavato anche come valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'agente e contesto socio-ambientale, e che non è necessario che tutte le esigenze coesistano: basta l'esistenza anche di una sola per giustificare la misura
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Disposizione che richiede specificità nel ricorso per cassazione in materia cautelare; la Corte ha ricordato che il ricorso deve indicare chiaramente le questioni di diritto e le ragioni poste a fondamento, altrimenti è inammissibile per genericità
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha richiamata ai fini della condanna del ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di inammissibilità; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile solo se contesta norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; censure di fatto o diversa valutazione delle circostanze sono inammissibili
- Il giudice può fondare la misura cautelare sul pericolo di reiterazione anche quando i fatti siano temporaneamente risalenti, purché emerga una prognosi basata su modalità del reato, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
- Non è necessario che le esigenze cautelari di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione concorrano tutte insieme: l'esistenza di una sola di esse può legittimare la misura
- Se il giudice del merito ha motivato richiamando elementi concreti (es. episodi di depistaggio o condotte sintomatiche), la mera affermazione della chiusura delle indagini o della presunta "intangibilità" delle prove non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza di rischio di inquinamento
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato; l'assenza di correlazione tra motivi del provvedimento e censure del ricorso comporta inammissibilità
- In caso di inammissibilità per genericità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende
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