Cassazione Civile, Ordinanza n. 10167/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione المالية)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’indetraibilità dell’IVA per l’anno 2013, ritenendo che le operazioni esenti di locazione immobiliare poste in essere dalla contribuente dovessero essere considerate nel calcolo del pro rata di detraibilità ai sensi degli artt. 19 e 19-bis d.P.R. 633/1972. La società sosteneva invece che la locazione fosse attività solo occasionale, non prevista nell’atto costitutivo e non desumibile dal codice ATECO, sicché non avrebbe dovuto incidere sul pro rata. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 19 e 19-bis d.P.R. 633/1972, lamentando che la CGT avesse fatto un ragionamento astratto, ancorato all’oggetto sociale, anziché valutare la concreta organizzazione e l’effettività dell’attività svolta; richiamava inoltre documenti che, a suo dire, escludevano una struttura destinata alla locazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, ai fini del calcolo del pro rata IVA, le operazioni esenti si computano solo se non rientrano nell’attività propria dell’impresa secondo un criterio di regolarità causale e non di mera occasionalità, dovendosi guardare all’attività effettivamente svolta e non solo all’oggetto sociale. Nel caso concreto, però, la sentenza d’appello non aveva compiuto un giudizio astratto: aveva valorizzato che la società svolgeva attività di costruzione di immobili e che la locazione dei fabbricati edificati, nel 2013, era stata l’unica attività esente posta in essere, ritenendola non occasionale e funzionale alla gestione del bene in attesa della vendita. La Corte ha inoltre escluso che potesse sovvertire l’esito il richiamo a diversa giurisprudenza o a un preteso giudicato esterno non dimostrato. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per difetto di controricorso dell’Agenzia, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
Richiamato insieme all’art. 19-bis per regolare la detrazione IVA e il meccanismo del pro rata.
Norma centrale per il calcolo della percentuale di IVA detraibile in presenza di operazioni esenti.
art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. 633/1972
Individua le operazioni esenti consistenti nella locazione di immobili.
Richiamato per rilevare la tardività dell’atto di costituzione depositato dall’Amministrazione senza controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del pro rata IVA, le operazioni esenti si computano solo se rientrano nell’attività propria dell’impresa secondo un criterio di regolarità causale e non di mera occasionalità.
- Per stabilire se un’operazione attiva appartenga all’attività propria dell’impresa non ci si deve limitare all’oggetto sociale formalmente indicato nell’atto costitutivo, ma occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta e al volume d’affari concreto.
- Nell’impresa edile, la locazione temporanea di fabbricati costruiti dall’impresa può rientrare nelle attività proprie quando costituisca gestione conservativa del bene in previsione della futura vendita e risponda a valutazioni imprenditoriali, non essendo sufficiente qualificarla come occasionale in astratto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in un sindacato sul merito delle risultanze documentali quando la motivazione d’appello abbia già compiuto una valutazione coerente dei fatti rilevanti.
- Il richiamo a precedenti o a provvedimenti ulteriori non è decisivo se non è dimostrata la loro pertinenza al caso concreto o l’esistenza di un giudicato esterno efficace nel giudizio in corso.
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