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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06203/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona offesa ha impugnato per cassazione, senza il ministero di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Isernia nel procedimento a carico di pif9 persone fisiche indicate in epigrafe. Il ricorso mirava a contestare la declaratoria di inammissibilite0 della ricusazione. La Corte di cassazione ha perf2 rilevato che, a prescindere dalla questione della proponibilite0 del ricorso personale della parte, la ricusazione puf2 essere proposta solo dalle "parti" in senso tecnico, categoria nella quale la persona offesa non rientra. Per questo la proposta era radicalmente inammissibile. Poiche9 l'inammissibilite0 originaria impedisce l'instaurazione del rapporto processuale di impugnazione, la Corte ha deciso de plano e ha applicato le conseguenze economiche previste.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilite0 originaria dell'atto introduttivo consente una declaratoria immediata senza instaurazione del contraddittorio con il giudice dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilite0 del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 44 c.p.p.

    in mancanza di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione di legittimite0, e8 dovuto il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La ricusazione e8 un rimedio esperibile soltanto dalle parti in senso tecnico; la persona offesa dal reato, non rivestendo tale qualifica, non e8 legittimata a proporla.
  • Le norme sulla ricusazione, avendo natura eccezionale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre i soggetti espressamente legittimati.
  • Quando l'atto introduttivo dell'impugnazione e8 affetto da inammissibilite0 originaria, il giudice di legittimite0 puf2 dichiararla de plano senza instaurare il rapporto processuale di impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilite0 del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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