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Ordinanza

Ordinanza n. 1095/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro la contestazione amministrativa relativa a un muro di cinta non conforme al progetto assentito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Molise e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge una contestazione riferita alla legittimità degli effetti amministrativi connessi a un muro di cinta realizzato su un’area la cui proprietà è oggetto di contenzioso civilistico. La società sosteneva, in sostanza, la necessità di sospendere la sentenza appellata, mentre il Comune si è costituito opponendosi all’istanza. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, indipendentemente dalla controversia civilistica sulla proprietà dell’area, il manufatto concretamente realizzato non risulta conforme al progetto assentito, in particolare al disegno della recinzione allegato alla concessione in variante del 1977.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia della sentenza appellata. La non conformità del muro di cinta rispetto al progetto assentito costituisce infatti un elemento sufficiente a escludere, allo stato degli atti, la probabile fondatezza dell’appello: il manufatto dovrebbe almeno essere riportato alla conformità alle previsioni progettuali autorizzate. La controversia civilistica sulla proprietà dell’area è stata lasciata impregiudicata, con riserva di eventuali conseguenti iniziative processuali anche nella sede amministrativa. L’istanza cautelare è stata quindi respinta ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    previa sospensione dell’efficacia

    La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presuppone, nella fase cautelare d’appello, la sussistenza dei requisiti cautelari, tra cui il fumus boni iuris; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata può essere negata quando, anche sulla base di una cognizione sommaria, l’appello non presenti fumus boni iuris.
  • La controversia civilistica sulla proprietà dell’area non impedisce al giudice amministrativo di valutare, ai fini cautelari, la conformità del manufatto alle previsioni del titolo edilizio o concessorio.
  • La realizzazione di un manufatto non conforme al progetto assentito costituisce, allo stato della cognizione cautelare, elemento idoneo a escludere la probabile fondatezza dell’impugnazione e a giustificare il diniego della sospensione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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