Cassazione Penale, Ordinanza n. 06978/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando la sanzione processuale per difetto di valida sottoscrizione dell'atto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato la violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso a pena di inammissibilità da parte di un difensore cassazionista. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito proposte dall'imputato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato non è sufficiente, perché l'impugnazione deve comunque rispettare il requisito di sottoscrizione previsto dall'art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
La giurisprudenza delle Sezioni Unite è richiamata per confermare che la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista è requisito indefettibile di ammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa autonoma di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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