Sentenza del 18/06/2015 n. 2731 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CESSIONE DI AZIENDA - RISERVA DI PROPRIETÀ - PLUSVALENZA - Risoluzione del contratto per inadempimento - Plusvalenza - Rimborso imposte versate - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata respinta perché la plusvalenza era fiscalmente rilevante al momento della cessione dell'azienda. La successiva risoluzione del contratto per inadempimento non elimina l'obbligo tributario già sorto. Ai fini fiscali, la riserva di proprietà non incide sulla rilevanza della cessione, in quanto la legge impone espressamente di non tenerne conto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la successiva risoluzione del contratto di cessione dell'azienda per inadempimento avrebbe fatto venir meno, retroattivamente, il presupposto della plusvalenza e avrebbe quindi giustificato il rimborso delle imposte pagate. La cessione era soggetta a riserva di proprietà, ma tale clausola, secondo la disciplina fiscale applicabile, non impedisce di considerare realizzata la cessione ai fini della determinazione della plusvalenza.
Norme richiamate
Art. 109, comma 2, lettera a), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
In caso di cessione dei beni non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.
La cessione dei beni rileva fiscalmente secondo il criterio previsto dalla norma anche quando il contratto contiene una riserva di proprietà. Pertanto, la plusvalenza può essere tassata senza attendere il definitivo trasferimento della proprietà civilistica.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la riserva di proprietà può essere irrilevante per individuare il momento di realizzazione della plusvalenza, quando la legge stabilisce espressamente che non debba essere considerata.
- La successiva risoluzione del contratto per inadempimento non comporta automaticamente il rimborso delle imposte già versate sulla plusvalenza, se il reddito era correttamente imponibile al momento della cessione.
- La rilevanza fiscale dell'operazione deve essere valutata autonomamente rispetto agli effetti civilistici successivi del contratto.
- Un eventuale rimborso potrebbe richiedere una specifica disposizione fiscale o la dimostrazione che, secondo le regole applicabili, il reddito non si era mai effettivamente realizzato; la sola risoluzione contrattuale, in questo caso, non è sufficiente.
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