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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24994/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo non dimostrato il buon esito della notificazione al contribuente intimato. Non essendovi stata valida instaurazione del contraddittorio in cassazione, non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La Direzione Provinciale aveva emesso un avviso di rettifica ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di posa in opera di infissi. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, ottenendo un accoglimento parziale; l’Ufficio aveva poi appellato, ma la CTR del Veneto aveva confermato la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, ma il testo dell’ordinanza non li esamina nel merito perché rileva d’ufficio un vizio preliminare di notificazione del ricorso. In particolare, dagli atti risultava solo la consegna all’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Roma e la spedizione al domiciliatario del contribuente, ma non la prova del perfezionamento della notifica, mancando l’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La declaratoria di inammissibilità comporta la verifica dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato; nel caso concreto la Corte ha escluso che tali presupposti sussistessero nei termini indicati nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

    Il richiamo è effettuato solo per individuare la misura dell’ulteriore importo potenzialmente dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando dagli atti non risulta la prova del perfezionamento della notificazione al controricorrente o all’intimato, essendo insufficiente la mera prova dell’avvio del procedimento notificatorio.
  • Quando il destinatario del ricorso resta intimato e manca la dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto, la Corte può rilevare d’ufficio il vizio di notificazione e dichiarare l’inammissibilità senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La prova della notifica a mezzo posta richiede, ai fini del valido perfezionamento, la produzione dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, ove necessario a dimostrare il buon esito del procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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