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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28231/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dal Tribunale di Torino e con sentenza confermata dalla Corte di appello di Torino per resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per cassazione personalmente, con atto depositato da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Nel ricorso ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non potesse essere proposto personalmente dalla parte, ma dovesse essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla l. n. 103/2017. Ha inoltre ritenuto il motivo sulle attenuanti generiche del tutto generico e la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito.

  • art. 613 c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    La Corte la interpreta come norma che disciplina le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista a pena di inammissibilità, senza incidere sulla legittimazione sostanziale a impugnare.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, a seguito della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte ma richiede il tramite tecnico del difensore abilitato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indicato come base per la trattazione del ricorso inammissibile nelle forme semplificate previste dalla norma.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ritiene la questione manifestamente infondata.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte lo reputa non violato dalla disciplina processuale censurata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte: ai fini dell'ammissibilità è necessario che l'atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La legittimazione a impugnare e le modalità di proposizione dell'impugnazione sono concetti distinti: la prima attiene alla titolarità del diritto di impugnazione, le seconde al suo esercizio tecnico-processuale.
  • La mancanza della sottoscrizione di un difensore cassazionista integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a una generica doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è idoneo a scalfire la motivazione della sentenza di merito.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. è manifestamente infondata se fondata sull'erroneo presupposto che la norma limiti la legittimazione sostanziale all'accesso al giudizio di cassazione, mentre essa riguarda solo le forme del suo esercizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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