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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13141 - Corte di Cassazione

IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - Beneficio prima casa - Dichiarazione mendace dell'acquirente - Revoca - Applicazione dell'imposta di registro complementare - Responsabilità solidale del venditore - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva revocato all'acquirente le agevolazioni prima casa, ritenendo l'immobile di lusso in base alla superficie utile complessiva, e aveva richiesto ai venditori, in solido con l'acquirente, la maggiore imposta di registro, escluse le sanzioni. I venditori contestavano, tra l'altro, la responsabilità solidale, sostenendo che l'eventuale dichiarazione mendace sui requisiti dell'agevolazione fosse imputabile al solo acquirente e che dovesse applicarsi l'art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986. Contestavano inoltre la valutazione della superficie e la motivazione della CTR.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo sulla responsabilità solidale e il quinto sulla motivazione relativa alla superficie; ha respinto il primo e il quarto motivo di omessa pronuncia e dichiarato inammissibile il secondo, relativo alla motivazione giuridica. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia sulle sanzioni, questione accessoria da esaminare nel rinvio se non assorbita. La sentenza della CTR dell'Umbria, che aveva respinto il ricorso dei venditori, è stata cassata con rinvio alla stessa CTR in diversa composizione, per nuovi accertamenti e per la regolazione delle spese di ogni fase e grado. La Corte ha stabilito che la maggiore imposta dovuta per la revoca dell'agevolazione, se dipende da un fatto imputabile al solo acquirente, è a carico esclusivamente di quest'ultimo; ha inoltre rilevato che il mero richiamo alla stima dell'Agenzia del Territorio non bastava a motivare il superamento della soglia di superficie contestata.

Norme richiamate

  • Art. 57, commi 1 e 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa

    La regola generale di solidarietà tra le parti contraenti non si applica quando l'imposta complementare deriva da un fatto imputabile a una sola di esse. Se la dichiarazione mendace sui requisiti prima casa è attribuibile al solo acquirente, la maggiore imposta non può essere richiesta in solido ai venditori.

  • Art. 42, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    ai sensi dell'art. 42, comma 1, D.P.R. n. 131 cit. la revoca dell'agevolazione In discussione comporta l'applicazione d'una imposta di registro complementare, in quanto successiva a quella applicata al momento della registrazione dell'atto e che non ha la funzione di emendare errori di liquidazione dell'Ufficio

    La revoca successiva dell'agevolazione prima casa comporta l'applicazione di imposta di registro complementare, non una rettifica di un errore commesso dall'Ufficio nella liquidazione originaria; perciò va applicata la regola specifica dell'art. 57, comma 4, sull'imputabilità del fatto.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    In caso la decisione sia conforme a diritto la motivazione giuridica insufficiente o sbagliata deve essere dalla Corte semplicemente carretta o integrata

    La censura di insufficienza o errore nella motivazione giuridica non integra, di per sé, un vizio motivazionale sul fatto: se la decisione è conforme a diritto, la Corte può correggere o integrare la motivazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l'incongrua motivazione giuridica può rilevare esclusivamente sotto il profilo del vizio di violazione di legge, denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3

    L'errore nella motivazione giuridica va denunciato come violazione o falsa applicazione di legge, non come omessa o insufficiente motivazione su un fatto.

  • Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969

    ai fini della determinazione del carattere di lusso delle abitazioni

    La norma individua il criterio della superficie utile complessiva per qualificare l'abitazione come di lusso; nel caso concreto, però, la CTR doveva spiegare adeguatamente perché la superficie superasse la soglia applicabile, confrontandosi con le contestazioni dei contribuenti.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia quando la CTR aveva effettivamente respinto le eccezioni, sebbene disattendendo le argomentazioni delle parti.

Massime di principio

  • Quando la revoca dell'agevolazione prima casa dipende da una dichiarazione mendace o da un altro fatto imputabile al solo acquirente, l'imposta complementare grava esclusivamente su quest'ultimo ai sensi dell'art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986; il venditore non risponde in solido per tale imposta.
  • La revoca successiva dell'agevolazione genera imposta complementare. Per escludere la solidarietà del co-contraente occorre però accertare a chi sia imputabile il fatto che ha determinato la perdita del beneficio.
  • La qualificazione di un'abitazione come di lusso sulla base della superficie richiede una motivazione che affronti le contestazioni concrete delle parti: il semplice richiamo a una stima tecnica, senza spiegare il calcolo o perché siano respinte le obiezioni, può risultare insufficiente.
  • L'omessa pronuncia non ricorre se il giudice ha deciso la questione, anche implicitamente o respingendo l'eccezione nel merito; il fatto che non condivida o non confuti singolarmente ogni argomento non equivale a omessa pronuncia.
  • Le sanzioni tributarie, essendo accessorie rispetto all'obbligazione fiscale, possono essere esaminate nel giudizio di rinvio quando la decisione sulla pretesa principale non le abbia rese assorbite.

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