Cassazione Penale, Ordinanza n. 25700/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. I motivi di ricorso, entrambi formulati come censure di vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenevano in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, e perché la dedotta censura di travisamento non evidenziava un errore oggettivo e decisivo nella trasposizione del dato probatorio, ma una mera contestazione del significato attribuito alle prove.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il vizio di motivazione e il travisamento della prova sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure di vizio di motivazione non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove, essendo preclusa alla Corte la sovrapposizione del proprio giudizio a quello compiuto nei gradi precedenti.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia riportato in modo oggettivamente errato, decisivo e pacificamente inconciliabile un dato probatorio rilevante; non è sufficiente lamentare una diversa interpretazione del suo significato.
- La doglianza che contesti l'attendibilità delle fonti di prova o la loro rilevanza, senza indicare un errore percettivo o rappresentativo decisivo, è inammissibile perché sollecita un riesame del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di condanna dei gradi di merito e si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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