Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23199/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati sensibili. La condanna sostanziale dell'imputato per concorso in tentato omicidio è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la decisione del Tribunale di Tivoli limitatamente alla posizione del concorrente non ricorrente, confermando invece la sua condanna a otto anni di reclusione per concorso nel tentato omicidio. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 575 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in lesioni personali perché l'azione sarebbe stata sorretta da dolo eventuale e non da dolo intenzionale; con il secondo si lamentava vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rilevava che entrambi i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze di appello e che, quanto al primo, miravano a una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità, mentre la motivazione della sentenza impugnata aveva spiegato in modo immune da vizi la natura intenzionale dell'investimento della vittima mediante la manovra di retromarcia descritta in atti. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta meramente reiterativa e diretta a ottenere una nuova valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato unitamente all'art. 575 c.p. per la censura sulla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio anziché lesioni personali

  • art. 575 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del delitto di omicidio volontario, nella prospettiva della contestazione di tentato omicidio

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo della Corte riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non il riesame del merito.
  • La riqualificazione di un fatto da tentato omicidio a lesioni personali richiede la dimostrazione di un deficit motivazionale o giuridico effettivo sulla sussistenza del dolo intenzionale; se la sentenza spiega in modo coerente la volontarietà della condotta, la censura è inammissibile.
  • La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si traduce in una mera reiterazione di questioni di merito già dedotte in appello e non evidenzia un vizio autonomo della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.