Cassazione Penale, Sentenza n. 00890/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen.: il difensore di fiducia aveva inviato, tramite p.e.c. alle ore 23:17 del 5 dicembre 2021, istanza di rinvio per legittimo impedimento (certificato medico) per l'udienza del 6 dicembre 2021; l'istanza, pur ricevuta dalla Cancelleria, non venne esaminata e il processo fu celebrato e deciso con la nomina di un difensore d'ufficio. La Corte di appello aveva rigettato la censura ritenendo che la parte che invia a mezzo p.e.c. debba accertare la conoscenza effettiva dell'atto da parte della Cancelleria.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la trasmissione tramite p.e.c., nel periodo in cui vigeva la disciplina emergenziale (art. 24 comma 4 d.l. 28/10/2020 n.137 e successive proroghe), fosse la modalità obbligatoria ed esclusiva di deposito e che l'istanza, pur inviata in orario notturno, fosse pervenuta alla Cancelleria in tempo utile per la valutazione. L'omessa disamina dell'istanza e la celebrazione del processo senza l'effettiva valutazione dell'impedimento hanno determinato la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.). Tuttavia, in considerazione dell'estinzione del reato per prescrizione ratione temporis (tempus commissi delicti indicato nel provvedimento), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
Norme richiamate
Il legittimo impedimento del difensore impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza; la celebrazione del processo nonostante l'impedimento o senza che l'istanza sia stata esaminata comporta nullità che lede il diritto di difesa.
art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.
La violazione del diritto di difesa per mancata valutazione dell'istanza di rinvio integra una nullità assoluta che legittima l'annullamento della sentenza.
art. 24 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020 n.137
convertito nella L. 18 dicembre 2020 n.176 e prorogato dai successivi decreti
Durante il periodo emergenziale la trasmissione telematica (p.e.c.) era la modalità esclusiva per il deposito di atti e istanze, con specifiche regole sulle modalità tecniche, e pertanto una p.e.c. pervenuta in Cancelleria doveva essere considerata idonea a comunicare formalmente l'impedimento.
introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024 n.31
Norma che disciplina in modo organico il processo penale telematico; la Corte la richiama per il contesto normativo e per il rilievo della disciplina telematica, pur riconoscendo che la regolamentazione completa era ancora in fase di attuazione.
art. 97 comma 2 cod. proc. pen.
Richiama la facoltà/obbligo del giudice di nominare un difensore d'ufficio quando l'imputato si trova privo di difensore di fiducia; la nomina è stata effettuata nel processo in discussione in conseguenza dell'omessa valutazione dell'istanza.
Massime di principio
- La trasmissione tramite p.e.c. di istanze difensive è valida e, se prevista come modalità obbligatoria, la p.e.c. pervenuta in Cancelleria è idonea a comunicare l'impedimento del difensore; l'ufficio deve valutare l'istanza.
- Se il giudice celebra il processo senza aver esaminato una istanza di rinvio per legittimo impedimento debitamente documentata e pervenuta, tale celebrazione è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa, anche se la fondatezza dell'impedimento sarebbe rimessa alla discrezionalità del giudice.
- La tempestività dell'invio tramite p.e.c. è importante, ma rileva altresì la ricezione da parte della Cancelleria: l'operatore giudiziario che riceve l'atto ha l'onere di consentire la valutazione giudiziale; pertanto la parte dovrà comunque conservare le ricevute di invio e notifica.
- Nelle ipotesi in cui la nullità venga accertata in sede di legittimità, il giudice della cassazione può annullare senza rinvio quando il reato sia estinto per prescrizione o sussistano altre cause impeditrici del giudizio di merito.
- Misure pratiche consigliate: inviare le istanze con congruo anticipo e durante orari operativi, ottenere e conservare ricevute di avvenuta consegna p.e.c., comunicare eventuali problemi alla Cancelleria (telefonicamente o previa conferma), e, se possibile, predisporre la nomina di un sostituto difensore per evitare la perdita del diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00672/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00674/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00675/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00676/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00677/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00678/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →