Cassazione Penale, Ordinanza n. 20427/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con un unico motivo ha denunciato il difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che gli elementi di prova valorizzati in sentenza non sarebbero stati idonei a dimostrare l'elemento oggettivo della ricettazione. Ha inoltre contestato la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che esso fosse sussunto nel furto, deducendo in sostanza di poter essere l'autore della sottrazione della carta di credito oggetto dell'imputazione. La Corte ha ritenuto il primo profilo generico quanto alla responsabilità e manifestamente infondato il secondo, perché il ricorrente non aveva indicato alcun elemento concreto a sostegno della tesi difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico nella parte in cui contestava l'accertamento di responsabilità per ricettazione e manifestamente infondato nella parte in cui pretendeva la riqualificazione del fatto come furto. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice della ricettazione; la Corte ne conferma la configurabilità sulla base della provenienza illecita del bene e degli indici sintomatici dell'acquisto in mala fede.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, poiché tale comportamento è rivelatore della volontà di occultamento e di un acquisto in mala fede.
- Non grava sull'imputato un onere probatorio sulla lecita provenienza del bene, ma un onere di allegazione di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; tale spiegazione costituisce un possibile tema di prova valutabile dal giudice secondo il libero convincimento.
- È inammissibile la censura che pretenda la riqualificazione del fatto come furto senza offrire elementi concreti a sostegno della tesi alternativa, poiché la mera prospettazione difensiva non è sufficiente a scalfire l'accertamento di merito sulla ricettazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico rispetto all'accertamento di responsabilità e manifestamente infondato quanto alla diversa qualificazione giuridica del fatto.
Come è indicizzato
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