Cassazione Penale, Sentenza n. 35956/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 13/12/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere applicata ai due ultrasettantenni indagati per partecipazione ad un'associazione armata e altri reati. Le censure principali sono: 1) violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. per carenza motivazionale del provvedimento originario e illegittima integrazione da parte del Tribunale del riesame; 2) violazione dell'art. 275, commi 3 e 4, c.p.p. perché la motivazione non supererebbe la presunzione di ridotta pericolosità sociale per gli over 70 e non giustificherebbe la custodia cautelare più afflittiva; 3) mancata considerazione, quanto a Padovani, del periodo di detenzione domiciliare 2020-2021 senza censure, elemento idoneo a escludere esigenze cautelari eccezionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto che l'ordinanza del G.I.P. conteneva una motivazione generica ma esistente, integrabile dal tribunale del riesame nei limiti del suo compito; la gravità dei fatti (associazione armata, condotte violente) e la personalità pluripregiudicata degli indagati giustificano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" che superano la presunzione di minore pericolosità legata all'età. Quanto alla condotta famigliare/domiciliare di Padovani, la Corte ha ritenuto che l'omessa disamina non invalida il decisum poiché gli elementi offerti dalla difesa non erano idonei a mettere in dubbio la valutazione complessiva della pericolosità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e la decisione trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. comma 9
La Corte valuta che il tribunale del riesame ha potere di integrare motivazioni succinte del G.I.P. purché non totalmente assenti; soltanto l'assenza completa di un vaglio critico impedisce l'integrazione
art. 275 cod. proc. pen. commi 3 e 4
Si riconosce la presunzione di ridotta pericolosità per chi ha superato i 70 anni ma tale presunzione può essere superata da elementi che dimostrino esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza", quali gravità dei fatti e pregresse condotte qualificanti
Le modifiche agli artt. 292 e 309 c.p.p. non escludono il potere-dovere del tribunale del riesame di colmare insufficienze motivazionali quando esista pur una motivazione di base su cui dialogare
Limita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione oggetto di gravame; la Corte richiama il principio che il giudice d'appello non è obbligato a esaminare tutte le argomentazioni incompatibili con la motivazione fornita
Richiamato nel quadro del vizio di motivazione: l'omessa esamina di un motivo non rileva se il motivo è implicitamente incompatibile con la ratio decidendi della sentenza
art. 581 cod. proc. pen. e art. 581, comma 1, lett. e)
Richiamati per definire l'ambito delle doglianze appellabili e i limiti della disamina richiesti al giudice di grado superiore
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà
Massime di principio
- Il tribunale del riesame può "integrare" motivazioni concise del G.I.P. se esiste comunque un minimo sostrato argomentativo; solo una motivazione del tutto priva di vaglio critico impedisce l'integrazione
- La presunzione di ridotta pericolosità per gli over 70 (art.275, comma 4) non è assoluta: può essere superata da elementi concreti e gravi relativi alla natura del reato, alla gravità degli indizi e alla personalità processuale dell'indagato
- La gravità dell'illecito e la sussistenza di plurimi precedenti possono costituire fondamento sufficiente per adottare la custodia cautelare anche verso soggetti anziani, se emerge un rischio concreto di reiterazione
- La mancata valutazione esplicita di circostanze a favore dell'imputato non determina automaticamente l'annullamento se la motivazione complessiva rende manifesta la considerazione di tali aspetti o se gli elementi favorevoli non sono idonei a mutare il giudizio
- In sede di impugnazione, le doglianze generiche o non adeguatamente specificate relative a carenze motivazionali sono a rischio di essere ritenute astratte e quindi inidonee a produrre l'annullamento
- Per difendere efficacemente il diritto alla libertà di soggetti ultrasettantenni, occorre documentare con elementi individualizzati e concreti come l'età e lo stato di salute rendano inconsistente il rischio di reiterazione
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