Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35956/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 13/12/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere applicata ai due ultrasettantenni indagati per partecipazione ad un'associazione armata e altri reati. Le censure principali sono: 1) violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. per carenza motivazionale del provvedimento originario e illegittima integrazione da parte del Tribunale del riesame; 2) violazione dell'art. 275, commi 3 e 4, c.p.p. perché la motivazione non supererebbe la presunzione di ridotta pericolosità sociale per gli over 70 e non giustificherebbe la custodia cautelare più afflittiva; 3) mancata considerazione, quanto a Padovani, del periodo di detenzione domiciliare 2020-2021 senza censure, elemento idoneo a escludere esigenze cautelari eccezionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto che l'ordinanza del G.I.P. conteneva una motivazione generica ma esistente, integrabile dal tribunale del riesame nei limiti del suo compito; la gravità dei fatti (associazione armata, condotte violente) e la personalità pluripregiudicata degli indagati giustificano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" che superano la presunzione di minore pericolosità legata all'età. Quanto alla condotta famigliare/domiciliare di Padovani, la Corte ha ritenuto che l'omessa disamina non invalida il decisum poiché gli elementi offerti dalla difesa non erano idonei a mettere in dubbio la valutazione complessiva della pericolosità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e la decisione trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen. comma 9

    La Corte valuta che il tribunale del riesame ha potere di integrare motivazioni succinte del G.I.P. purché non totalmente assenti; soltanto l'assenza completa di un vaglio critico impedisce l'integrazione

  • art. 275 cod. proc. pen. commi 3 e 4

    Si riconosce la presunzione di ridotta pericolosità per chi ha superato i 70 anni ma tale presunzione può essere superata da elementi che dimostrino esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza", quali gravità dei fatti e pregresse condotte qualificanti

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Le modifiche agli artt. 292 e 309 c.p.p. non escludono il potere-dovere del tribunale del riesame di colmare insufficienze motivazionali quando esista pur una motivazione di base su cui dialogare

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Limita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione oggetto di gravame; la Corte richiama il principio che il giudice d'appello non è obbligato a esaminare tutte le argomentazioni incompatibili con la motivazione fornita

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro del vizio di motivazione: l'omessa esamina di un motivo non rileva se il motivo è implicitamente incompatibile con la ratio decidendi della sentenza

  • art. 581 cod. proc. pen. e art. 581, comma 1, lett. e)

    Richiamati per definire l'ambito delle doglianze appellabili e i limiti della disamina richiesti al giudice di grado superiore

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame può "integrare" motivazioni concise del G.I.P. se esiste comunque un minimo sostrato argomentativo; solo una motivazione del tutto priva di vaglio critico impedisce l'integrazione
  • La presunzione di ridotta pericolosità per gli over 70 (art.275, comma 4) non è assoluta: può essere superata da elementi concreti e gravi relativi alla natura del reato, alla gravità degli indizi e alla personalità processuale dell'indagato
  • La gravità dell'illecito e la sussistenza di plurimi precedenti possono costituire fondamento sufficiente per adottare la custodia cautelare anche verso soggetti anziani, se emerge un rischio concreto di reiterazione
  • La mancata valutazione esplicita di circostanze a favore dell'imputato non determina automaticamente l'annullamento se la motivazione complessiva rende manifesta la considerazione di tali aspetti o se gli elementi favorevoli non sono idonei a mutare il giudizio
  • In sede di impugnazione, le doglianze generiche o non adeguatamente specificate relative a carenze motivazionali sono a rischio di essere ritenute astratte e quindi inidonee a produrre l'annullamento
  • Per difendere efficacemente il diritto alla libertà di soggetti ultrasettantenni, occorre documentare con elementi individualizzati e concreti come l'età e lo stato di salute rendano inconsistente il rischio di reiterazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.