Sentenza del 23/05/2016 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di Iscrizione Ipotecaria - Soggetto verso cui avviare la procedura esecutiva Iscrizione ipotecaria per il socio accomandante -Limite del credito per l'iscrizione di ipotecaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria sugli immobili personali per debiti tributari della società, sostenendo sia che la procedura esecutiva dovesse essere avviata anzitutto nei confronti della società, sia che la responsabilità del socio accomandante fosse limitata alla quota conferita. Di conseguenza, non era legittimo pretendere dal socio l'intero importo risultante dalla cartella di pagamento. È stata inoltre rilevata la necessità di rispettare la soglia minima prevista per l'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima nella parte in cui l'Agente della riscossione pretendeva di iscrivere ipoteca per l'intero debito societario nei confronti del socio accomandante. La riscossione deve essere indirizzata prima verso la società e, solo in caso di persistente inadempimento, verso il socio coobbligato, nei limiti della sua responsabilità. L'ipoteca può essere iscritta soltanto se il credito complessivo per cui si procede è almeno pari a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
L'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati purché l'importo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a 20.000,00 euro.
L'iscrizione ipotecaria è consentita solo quando il credito complessivo raggiunge la soglia minima di 20.000 euro e deve rispettare i limiti soggettivi e quantitativi della responsabilità del debitore o coobbligato.
Disciplina della società in accomandita semplice
Il socio accomandante risponde dei debiti sociali limitatamente alla quota conferita, salvo eventuali ipotesi specifiche di perdita del beneficio della responsabilità limitata previste dalla legge.
Massime di principio
- Nei confronti di coobbligati solidali, l'Agente della riscossione deve rispettare l'ordine e i presupposti della responsabilità previsti dalla legge e non può automaticamente aggredire il patrimonio personale del socio senza considerare la posizione della società debitrice principale.
- Il socio accomandante non può essere chiamato a rispondere dell'intero debito sociale se conserva il beneficio della responsabilità limitata; l'azione esecutiva e le garanzie reali devono essere parametrate alla quota per cui egli è effettivamente responsabile.
- Un'iscrizione ipotecaria è illegittima se calcolata su un importo superiore a quello imputabile al singolo debitore o coobbligato.
- La soglia di 20.000 euro prevista dall'art. 77 del d.P.R. 602/1973 deve essere verificata con riferimento al credito effettivamente azionabile nei confronti del soggetto interessato e non a un debito che egli non è tenuto integralmente a pagare.
- In situazioni analoghe occorre verificare la qualità del soggetto destinatario, l'eventuale responsabilità limitata, la preventiva escussione o il corretto coinvolgimento della società e il rispetto della soglia minima per l'ipoteca.
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