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Sentenza

Sentenza del 23/05/2016 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Deducibili ex lege i versamenti alle associazioni sportive dilettantistiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva dedotto integralmente, nel periodo d’imposta 2009, una spesa di 15.000 euro IVA compresa per la sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto deducibili soltanto 3.000 euro, successivamente elevati in adesione a 7.500 euro, recuperando a tassazione la parte restante per asserita carenza di inerenza, congruità e competenza. La società sosteneva di aver provato l’effettività della sponsorizzazione mediante contratto, fatture, pagamenti tracciabili, fotografie, cartelloni, riviste e altro materiale pubblicitario, evidenziando inoltre la vicinanza dell’attività commerciale al campo sportivo e l’incremento del fatturato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l’appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto provate sia l’effettività della spesa sia l’esecuzione della pubblicità. Ai sensi dell’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, il corrispettivo versato a determinate associazioni sportive dilettantistiche costituisce, entro il limite annuo di 200.000 euro, spesa di pubblicità in forza di una presunzione assoluta. L’Ufficio avrebbe potuto contestare la congruità, ma avrebbe dovuto fornire specifici conteggi economico-finanziari, non limitarsi ad affermare genericamente la sproporzione. La spesa è stata ritenuta congrua anche alla luce dell’incremento del fatturato della società. È stata inoltre ritenuta legittima la deduzione integrale nell’esercizio 2009, ai sensi dell’articolo 108 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 2.500 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti indicati dalla norma, che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità.

    La norma introduce una presunzione iuris et de iure circa la natura pubblicitaria del corrispettivo, quando ricorrono i requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi previsti. L’Amministrazione non può quindi negare la natura pubblicitaria sulla sola base di una valutazione generica di non inerenza, pur potendo contestare l’effettività della prestazione o la congruità dell’importo con adeguata motivazione e prova.

  • Articolo 108, comma 2, TUIR

    Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

    Il contribuente può scegliere di dedurre integralmente la spesa pubblicitaria nell’esercizio di sostenimento oppure di ripartirla in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi.

  • Articolo 109 TUIR

    Concorrono a formare il reddito d’impresa i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi.

    La disposizione disciplina l’imputazione dei componenti reddituali e, nel caso concreto, è stata richiamata nel quadro della verifica fiscale delle spese dedotte dall’impresa.

  • Articolo 91 codice di procedura civile

    La parte soccombente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio; nel caso concreto l’onere è stato posto a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • I corrispettivi versati entro il limite di 200.000 euro a favore di associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 sono qualificati ex lege come spese di pubblicità, non come mere liberalità.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare l’effettività del pagamento, l’esistenza del rapporto contrattuale e l’esecuzione concreta delle attività pubblicitarie, conservando fatture, contratto, pagamenti tracciabili, fotografie, materiali promozionali e ogni altra prova utile.
  • La presunzione legale non impedisce all’Amministrazione di contestare la congruità economica della spesa, ma una simile contestazione deve essere specifica, motivata e supportata da elementi economico-finanziari concreti; non è sufficiente affermare genericamente che l’importo è sproporzionato o antieconomico.
  • La valutazione imprenditoriale sull’ammontare dell’investimento pubblicitario non può essere sostituita da una diversa valutazione discrezionale dell’Ufficio, salvo che emergano elementi oggettivi di abuso, artificiosità o manifesta irragionevolezza.
  • Le spese di pubblicità possono essere dedotte integralmente nell’esercizio in cui sono sostenute oppure ripartite in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, secondo la scelta del contribuente.
  • L’incremento del fatturato o di altri indicatori economici può costituire un elemento utile per sostenere la congruità dell’investimento, ma non rappresenta necessariamente una condizione indispensabile per la deduzione.

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