Sentenza del 23/05/2016 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRES - Transfer pricing - Royalties a favore di controllante italiana - Accordo non stipulato tra le parti - Assenza di prova certa della prestazione - Inapplicabilità della disciplina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. È stato affermato che l’Amministrazione finanziaria deve provare sia l’esistenza della convenzione contrattuale e della prestazione infragruppo, sia, successivamente, lo scostamento delle condizioni applicate rispetto ai valori normali. In assenza di prova certa dell’accordo e della prestazione, la disciplina del transfer pricing non può essere applicata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato, ai fini IRES e della disciplina del transfer pricing, la deducibilità o la congruità di royalties riconducibili all’uso di un bene immateriale della controllante italiana. La contestazione presupponeva l’esistenza di un accordo infragruppo e di una prestazione effettivamente resa, ma tale accordo non risultava provato con certezza. La corrispondenza tra le società dimostrava soltanto l’intenzione di negoziare un possibile accordo e, peraltro, presentava contenuti contraddittori. Inoltre, l’Amministrazione non aveva fornito un’analisi specifica dello scostamento delle operazioni dai valori normali.
Norme richiamate
Disciplina IRES sul transfer pricing
La disciplina richiede che l’Amministrazione dimostri, con riferimento concreto alle operazioni infragruppo, lo scostamento delle condizioni applicate rispetto al valore normale; tale verifica presuppone comunque la prova dell’esistenza dell’operazione e della relativa prestazione.
Principio dell’onere della prova
Spetta all’Amministrazione finanziaria provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusi l’esistenza dell’accordo contrattuale, l’effettiva concessione in uso del bene immateriale e lo scostamento dai valori normali.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di transfer pricing l’Amministrazione non può limitarsi a richiamare l’appartenenza allo stesso gruppo o l’esistenza di scambi epistolari: deve provare l’effettiva operazione infragruppo e il relativo titolo contrattuale.
- La corrispondenza preliminare o negoziale non equivale, di per sé, alla conclusione di un contratto, soprattutto quando il contenuto è incompleto o contraddittorio.
- Prima di determinare se il prezzo o la royalty siano conformi al valore normale, occorre accertare che la prestazione sia stata effettivamente resa e che il pagamento trovi fondamento in un accordo vincolante.
- Una contestazione di transfer pricing deve contenere un’analisi specifica e documentata dello scostamento rispetto ai valori normali; una contestazione generica non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare contratti, documentazione sulla proprietà e sull’uso dei beni immateriali, prove delle prestazioni rese e analisi economiche, mentre l’Amministrazione deve dimostrare puntualmente i presupposti della ripresa.
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